Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4143 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 17/02/2021), n.4143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7671-2014 proposto da:

ENNE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PETRONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 282/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Enne srl in liquidazione propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 282/6/13 del 16/9/13 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla agenzia delle entrate alla sua istanza di rimborso di quanto pagato in sede di registrazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7698 del 13 marzo 2000.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti del rimborso, dal momento che: – la sentenza del tribunale in oggetto era stata annullata dalla corte di appello di Roma con sentenza n. 4292 del 2 dicembre 2002, la quale aveva rimesso la causa al primo giudice per un nuovo giudizio; – il ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza era stato dichiarato inammissibile con sentenza della corte di cassazione n. 2978 del 10 febbraio 2006; – non poteva ritenersi che la sentenza del tribunale oggetto di registrazione fosse stata definitivamente caducata, sia perchè “la cassazione ha dichiarato la mera inammissibilità del ricorso”, sia perchè “la sentenza della Corte di appello di Roma, che per effetto della inammissibilità del ricorso è divenuta definitiva, ha semplicemente rilevato dei difetti di procedura in ipotesi di litisconsorzio necessario, stabilendo la reintegrazione del contraddittorio e la riassunzione della causa dinanzi al giudice di primo grado”.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale discussione.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 77, posto che, diversamente da quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, la sentenza del tribunale oggetto di registrazione era stata definitivamente caducata a seguito del passaggio in giudicato (con la pubblicazione della sentenza di inammissibilità della Corte di Cassazione) della sentenza di annullamento della corte d’appello.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

In base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta anche se, al momento della registrazione, siano stati impugnati o siano ancora impugnabili “salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”.

Nel caso in esame è evidente la violazione di legge da parte della commissione tributaria regionale la quale, pur dopo aver dato essa stessa conto dell’avvenuta definitività della sentenza della corte di appello per effetto della dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione contro di essa proposto, ha tuttavia escluso il presupposto del rimborso in ragione della natura processuale dell’annullamento della sentenza di primo grado e, in particolare, del fatto che tale sentenza avesse rimesso le parti avanti al primo giudice per un nuovo giudizio.

Sennonchè, la natura meramente processuale della ragione decisoria posta a base della sentenza della corte di appello (integrazione del contraddittorio in primo grado ex art. 354 c.p.c.) appare del tutto irrilevante ai fini in questione, atteso che ciò che giustifica il rimborso è il passaggio in giudicato della decisione di annullamento e, con ciò, il definitivo venir meno della sentenza oggetto di registrazione.

Nè questa conclusione trova ostacolo nel fatto che le parti fossero state assegnate ad un “nuovo” giudizio a contraddittorio pieno, atteso che tale nuovo giudizio – qualora effettivamente intrapreso – sarebbe inevitabilmente confluito in una nuova e diversa sentenza autonomamente tassabile, senza in alcun modo essere in grado di riesumare gli effetti della prima sentenza, ormai irrevocabilmente caducata.

Ne segue pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso originario della società contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico dell’amministrazione finanziaria come da dispositivo; compensate le spese del merito.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente; pone le spese del giudizio di legittimità a carico dell’agenzia delle entrate, liquidate in Euro 3500,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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