Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4143 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7615-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6267/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza della CTP di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.G. contro il preavviso di fermo amministrativo di veicolo emesso in seguito al mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento relative a tributi erariali.

Secondo il giudice di appello i documenti prodotti da Equitalia in appello concernenti la prova della notifica delle cartelle non riguardavano la prova della spedizione della raccomandata informativa, invece necessaria ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis.

L’Agenzia delle entrate Riscossione, succeduta ad Equitalia Sud spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita in giudizio.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, in relazione all’art. 140 c.p.c., e al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, conv. in L. n. 56 del 2005. La CTR avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado, non occorrendo fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica stessa in caso di irreperibilità relativa, riferendosi il richiamo all’art. 140 c.p.c., operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, alle ipotesi di notifica a persona irreperibile. Secondo la ricorrente, infatti, nel caso di specie la notifica era stata effettuata a mani dei familiari dello S., ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, non richiedendosi alcuna comunicazione della raccomandata informativa invece prevista nei casi di ricezione dell’atto da parte del vicino o del portiere, senza peraltro considerare che la giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi di notifica diretta ad opera dell’agente della riscossione a mezzo del servizio postale ha considerato applicabili le norme in tema di servizio postale ordinario.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, per quel che riguarda la notifica a mezzo servizio postale dell’agente della riscossione effettuata a mezzo portiere, questa Corte ha già costantemente ritenuto che, in materia di notificazione diretta dell’esattore, eseguita a mezzo posta ordinaria ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – e non sulla base della L. n. 890 del 1982 -, che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 e con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario, Cass. n. 17445/2017).

Tuttavia discorso diverso va fatto con riferimento alla notifica a mezzo posta effettuata a persona convivente, dovendosi ritenere che in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, art. 8 – attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto “solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” – Cass. ord. n. 5077/19, Cass. n. 21815/2019 -.

Orbene, nel caso di specie la notifica effettuata dall’agente della riscossione, per come risulta dalla sentenza impugnata, venne effettuata a mezzo posta nelle mani di persona convivente senza invio della raccomandata informativa. Ragion per cui correttamente la CTR ha ritenuto illegittima la notifica delle cartelle effettuate a mezzo posta senza l’invio della raccomandata informativa.

Ne consegue che il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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