Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4142 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29109-2018 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO PIGINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 28312/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 10 settembre 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da S.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e ss., o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale reputava non credibile la vicenda posta a base della domanda presentata dal richiedente asilo (il quale aveva raccontato che, dopo la morte di entrambi i suoi genitori, aveva lasciato il Mali nel 2013 quando il gruppo A’zawad era entrato a Tessalit, città dove era nato e cresciuto, ordinando che tutti i bambarà, etnia a cui egli apparteneva, lasciassero la zona) e, di conseguenza, escludeva che nel caso in esame ricorressero i presupposti per il riconoscimento non solo della protezione sussidiaria, poichè nella regione di effettiva provenienza (Bamako) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato che comportasse una minaccia grave e individuale alla vita delle persone presenti in loco, ma anche della protezione umanitaria, in assenza di una stabile e rilevante condizione di inserimento nel contesto nazionale o di problemi di salute;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia S.S. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il secondo motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a): il Tribunale, disattendendo la richiesta di fissazione d’udienza presentata, avrebbe violato il disposto di tale norma, che impone la fissazione dell’udienza ove l’autorità giudiziaria non abbia avuto la possibilità di prendere visione della videoregistrazione del colloquio svolto avanti alla commissione territoriale;

3.2 il motivo è fondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17717/2018) la mancata fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a dispetto della domanda all’uopo presentata, non tiene conto del testo legislativo, il quale non lascia spazio ad alcun dubbio in proposito;

il Tribunale doveva soffermarsi sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, avvedendosi così che, non essendo nel caso di specie disponibile la videoregistrazione, l’udienza andava senza meno disposta;

il dato normativo, difatti, prescrive che, in mancanza della videoregistrazione, l’udienza debba essere fissata, senza che il giudice disponga di alcun potere discrezionale in proposito: ciò è non soltanto reso palese dalla lettera della disposizione, rilevante ai sensi dell’art. 12 preleggi, in ragione dell’uso dell’indicativo nella locuzione “L’udienza è altresì disposta…”, ma, inoltre, dal raffronto tra l’ipotesi di cui al comma 10 e quelle indicate dal comma 11;

nel primo di essi il legislatore ha infatti raggruppato i casi di cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza (sia perchè ritiene di approfondire quanto emerge dal colloquio videoregistrato, sia perchè ritiene di dar corso all’istruzione probatoria), distinguendoli da quelli, menzionati al comma 11, in cui egli, almeno tendenzialmente, deve fissarla: ossia se la videoregistrazione non è disponibile, in questo caso senza alcun margine di diversa valutazione; se l’interessato lo ha chiesto, salvo che il giudice, specificamente replicando alle motivazioni addotte dal ricorrente, ritenga l’udienza non essenziale ai fini della decisione; se l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa, nuovamente, in simile caso, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale;

se la lettera della legge depone inequivocabilmente nel senso della necessità di fissare l’udienza in mancanza della videoregistrazione, l’intenzione del legislatore, pure rilevante ai sensi del citato art. 12, conferma l’esito interpretativo: il rilievo del colloquio, destinato ad essere valutato secondo i parametri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, ha indotto il legislatore a prevedere la videoregistrazione, tale da rendere direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della videoregistrazione; ma se questa manca, occorre consentire – in ossequio al disegno istituito dal legislatore – il pieno dispiegamento del contraddittorio attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti;

dunque allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale la mancanza della videoregistrazione della sua audizione avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante (Cass. 32073/2018);

la mancata fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti configura la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 32029/2018);

non rileva infine la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Cass. 10786/2019);

4. il superiore rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente 4a lamentato il mancato esame dell’istanza presentata perchè fosse fissata l’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11;

5. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Torino, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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