Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4142 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/02/2017),  n. 4142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24577/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO IROLLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DETTA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimati –

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO IROLLO giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso il

09/02/2015 e depositato il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 3.3.2015 la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, che M.F. aveva proposto in relazione alla durata irragionevole di una procedura fallimentare a suo carico, aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 1996 e chiusa nel 2013. A base della decisione la circostanza che il ricorrente aveva depositato la documentazione (sulla data di definitività del decreto di chiusura della procedura presupposta) richiestagli dal giudice della fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge citata, con modalità telematica, non ancora ammessa presso la Corte d’appello di Roma in assenza di un decreto anticipatorio del Ministero da emettere ai sensi del D.L. n. 90 del 2014, art. 44. Con la conseguenza, concludeva la Corte distrettuale, che era “tardiva ed oggetto di preclusione la produzione documentale effettuata solo in sede di opposizione”.

Per la cassazione di tale decreto M.F. propone ricorso, affidato a un solo motivo.

Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentale, sulla base di tre motivi tutti e tre inerenti all’ammissibilità della domanda.

Il ricorrente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso incidentale, ancorchè per sua natura condizionato, in quanto proposto dalla parte interamente vittoriosa va esaminato con priorità. Infatti, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 4619/15; conforme, S.U. n. 7381/13).

Nella specie, appunto, nessuna delle questioni poste dal ricorso incidentale del Ministero è stata espressamente o implicitamente decisa dalla Corte territoriale, che si è limitata (in apparente applicazione del criterio della ragione più liquida) ad esaminare solo la tempestività della produzione documentale richiesta ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4.

2. – Tutti e tre i motivi del ricorso incidentale sono infondati.

2.1. – Il primo ed il secondo, sulla pretesa inapplicabilità della sospensione feriale al termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, non considerano la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. nn. 5423/16 e 5895/09).

Le censure del Ministero non contengono argomentazioni nuove, atte a indurre una riconsiderazione del principio di diritto anzi detto, cui pertanto questa Corte ritiene di assicurare continuità.

2.2. – Il terzo mezzo, che dipende dai primi due nel denunciare l’inosservanza del termine di cui all’art. 4 legge citata, è del pari destituito di fondamento. Applicata come deve applicarsi la sospensione feriale, il ricorso per equa riparazione, presentato il 13.12.2013, è infrasemestrale rispetto alla data (10.5.2013) in cui è divenuta definitiva la chiusura del fallimento presupposto.

3. – L’unico motivo del ricorso principale espone la violazione o falsa applicazione degli artt. 121 e 156 c.p.c.. Parte ricorrente deduce di aver effettuato il 9.6.2014 l’invio telematico a mezzo PEC dei documenti chiesti ad integrazione del ricorso, contenuti nella c.d. “busta telematica”, ai sensi del provvedimento 16.4.2014 del Ministero della Giustizia (Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni). E sebbene a quella data l’ufficio giudiziario destinatario non fosse ancora abilitato a ricevere tale deposito in forma telematica, il ricorrente ritiene ugualmente valido l’atto invocando a proprio favore il principio di libertà delle forme e il raggiungimento dello scopo.

4. – Il motivo è fondato per una ragione (diversa e) di carattere assorbente.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicchè non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640 c.p.c., comma 1, (Cass. n. 19348/15).

L’assimilazione dell’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, all’opposizione a decreto ingiuntivo prevista dall’art. 645 c.p.c., deve ritenersi, ormai, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. nn. 21658/16, 20695/16, 3159/16 e 20463/15). Ne deriva che nella specie è stata applicata una preclusione processuale inesistente non solo perchè non espressamente prevista, ma anche in quanto non ritraibile dal sistema, il quale obbedisce ad una logica di tipo pienamente devolutivo.

5. – Di qui la cassazione del decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che esaminerà la domanda nel merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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