Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4142 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4486-2020 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, CIR.NE CLODIA

80, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3589/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni 2010 e 2011 emessi da Roma Capitale, riteneva l’illegittimità degli atti impugnati e, quanto alle spese processuali, affermava che “la particolarità della controversia e l’assenza di attività difensiva nell’odierno grado di giudizio” giustificava la compensazione integrale delle stesse.

La P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente con l’unico motivo proposto deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, poiché la motivazione posta a base della compensazione non sarebbe in linea con i principi espressi da questa Corte in tema di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.

Il motivo è fondato.

Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – cfr. Cass. n. 16470/2018 -. Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011). Inoltre, si è detto che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – nella specie, la particolarità della fattispecie inidonea a consentire il necessario

controllo – cfr. Cass. n. 14411/2016 -. Si è pure evidenziato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado -cfr. Cass. n. 14546/2015 -.

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso in oggetto, essendo intervenuta la sentenza della CTP epoca sicuramente successiva all’1.1.2016 – come risulta dal ricorso per cassazione, in cui si dà atto che il ricorso introduttivo venne proposto in data 10/15/2016 – la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio sulla base di ragioni non comprensibili – la particolarità della controversia – ed illogiche facendo riferimento all’assenza di attività difensiva della parte soccombente – e dunque inidonee, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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