Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4141 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI (OMISSIS), in

persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

Z.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2005 del GIUDICE DI PACE di SANTO STEFANO

DI CAMASTRA, depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di S. Stefano di Calastra con sentenza del 26 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da Z. F. avverso la Capitaneria di Porto di (OMISSIS) per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 160/2005 relativa a violazione della L. n. 50 del 1971, art. 39 (obbligo di patente nautica) avvenuta nel (OMISSIS). Rilevava che la fattispecie si riferiva a un gommone che non aveva la potenza superiore al limite di legge perche’ classificata in 18,40 KW e 20,00 CV, entita’ inferiori ai limiti rispettivamente di 30KW e 40, 80 CV La Capitaneria di Porto di (OMISSIS) e il Ministero dei Trasporti con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato hanno proposto ricorso per Cassazione, notificato il 10/15 novembre 2006, con due motivi di doglianza.

L’opponente e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Il ricorso lamenta violazione del D.P.R. n. 431 del 1997, art. 2 e della L. n. 50 del 1971, art. 39 per avere il giudice di pace escluso il gommone dell’opponente dal novero delle unita’ da diporto e per non avere adeguatamente considerato la cilindrata del natante, la quale puo’ comportare l’obbligo di patente anche se la “potenza del motore rientra nella norma”.

Il ricorso e’ fondato solo quanto al primo rilievo, relativo alla qualifica del gommone, che resta pero’ privo di rilievo decisivo e consente la correzione sul punto della motivazione. Ha errato infatti il giudicante nell’affermare che il gommone “non era unita’ da diporto bensi’ un natante”. Ha omesso di considerare che ai fini di cui alla L. 50 del 1971, che regola ratione temporis la fattispecie, 2 E’ navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. E che e’ considerata a) “unita’ da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Pertanto un gommone utilizzato in mare per la navigazione entro le sei miglia dalla costa, per la sua vocazione all’uso ricreativo, rientra senz’altro nella qualificazione anzidetta.

La sentenza merita pero’ conferma quanto alla assenza dell’obbligo della patente nautica in capo al conducente. La L. n. 50 del 1971, art. 39 (ora D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 39) prevede che “Chi assume il comando e la condotta di un’unita’ da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all’art. 3, nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell’unita’ sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv�. La disposizione va interpretata nel senso che la cilindrata rileva, in relazione ai diversi tipi di motore e di carburazione, solo se a bordo dell’unita’ sia installato un motore avente (comunque dice chiaramente il testo) una potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

Facendo buon governo del disposto normativo, il giudice di pace ha quindi esaminato in primo luogo queste due caratteristiche attinenti la potenza. Avendo riscontrato che entrambe erano, nella specie, inferiori ai limiti previsti, ha escluso ogni rilevanza di approfondimenti sugli altri fattori e ha concluso per la insussistenza dell’obbligo posto a base della infrazione erroneamente contestata.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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