Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4141 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4141 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 2694-2017 proposto da:
BELLONI MILENA, NIARCHETTO LUCA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo
studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO SIMONE CRIMALDI;

– ricorrenti contro
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO GALBIATI;

– controricorrente contro
li All’UN DIARIO SPA;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 4014/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera non partecipata di

consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. i’\L-\RCO DELL’UTRI.

Rie. 2017 n. 02694 sez. M3 – ud. 13-12-2017

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rilevato che, con sentenza resa in data 27/10/2016, la Corte
d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice
di primo grado ha accolto la domanda proposta dal Banco di Desio e
della Brianza s.p.a. e dalla Italfondiario s.p.a. per la dichiarazione di
inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di un

della Dima s.r.I., debitrice principale delle società avversarie), e da
Milena Belloni;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, tra le
restanti argomentazioni, ha evidenziato l’effettivo ricorso dei requisiti
dell’eventus damni a carico delle società creditrici e della scientia
damni in capo al Marchetto, ai fini dell’accoglimento dell’azione
revocatoria originariamente proposta;
che, avverso la sentenza d’appello, Luca Marchetto e Milena
Belloni propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi
d’impugnazione;
che il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. resiste con
controricorso;
che Italfondiario s.p.a. non ha svolto difese in questa sede;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti costituite hanno presentato memoria;
considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la
sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di un
fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.),
per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il
requisito dell’eventus damni a carico delle società creditrici, senza
tener conto del valore residuo del patrimonio del Marchetto,
ampiamente idoneo a far fronte all’esposizione debitoria dallo stesso
assunta, non ravvisando l’erroneità della sentenza di primo grado là

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fondo patrimoniale posto in essere da Luca Marchetto (fideiussore

dove ha negato l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per la
stima del valore del ridetto patrimonio residuo;
che il motivo è manifestamente infondato, quando non
inammissibile;
che, al riguardo osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti,

della violazione di legge, risultano aver viceversa richiamato, a
fondamento della censura illustrata, l’esame delle risultanze di causa
con riguardo alla (da loro ritenuta) più esatta ricostruzione dei profili
in fatto concernenti il riscontro del requisito dell’eventus damni, al
fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte
territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di
una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art.
360 n. 3 c.p.c.;
che tale operazione critica – neppure coinvolgendo l’eventuale
falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea
sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso (insistendo i
ricorrenti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dello
stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del
tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360
n. 3 c.p.c., come tale inammissibilmente sollevato in questa sede,
non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti
dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della
motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi
controversi tra le parti;
che, peraltro, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza
di questa Corte quello in forza del quale, in tema di revocatoria
ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale
compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma
soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la
soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale
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nella parte in cui hanno prospettato il vizio in esame sotto il profilo

rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul
convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza
dell’eventus damni (Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015, Rv.
634175 – 01);
che, nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente

patrimonio immobiliare del Marchetto nel fondo patrimoniale dallo
stesso costituito, determinando una consistente riduzione del relativo
patrimonio, avesse ragionevolmente determinato una condizione di
obiettiva maggiore incertezza o difficoltà nella soddisfazione del
credito delle originarie società attrici, tenuto conto della residua
permanenza, nel patrimonio del Marchetto, di due sole quote
percentuali di taluni beni del cui valore non era stata fornita alcuna
prova, neppure di carattere indiretto o indiziario;
che, sotto altro profilo, in modo parimenti corretto la corte
territoriale ha escluso la possibilità di supplire alle carenze probatorie
imputabili agli odierni ricorrenti attraverso l’ammissione di una
consulenza tecnica d’ufficio;
che, sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a sensi del quale
deve escludersi che la consulenza tecnica d’ufficio costituisca un
mezzo istruttorio in senso proprio, avendo unicamente la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la
conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda
con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.

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evidenziato come il trasferimento di una rilevante parte del

3191 del 14/02/2006, Rv. 590615 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n.
3130 del 08/02/2011, Rv. 615888 – 01);
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. (in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente
ritenuto sussistente il requisito della

scienza damni in capo al

nella costituzione del fondo patrimoniale impugnato) era avvenuto
prima dell’assunzione, da parte dello stesso, della condizione
debitoria, non essendo ancora scaduta, a quell’epoca, l’obbligazione
garantita, con la conseguente mancata dimostrazione della dolosa
preordinazione dell’atto al pregiudizio delle ragioni delle società
creditrici, al di là della circostanza relativa alla piena idoneità del
patrimonio residuo del Marchetto a far fronte alle obbligazioni dallo
stesso assunte;
che il motivo è manifestamente infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, nel riconoscere il
requisito della scientia damni in capo al Marchetto, la corte territoriale
si sia correttamente allineata all’insegnamento della giurisprudenza di
questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di
doverne assicurare continuità) ai sensi del quale
l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la
sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con
la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future
obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi
del fideiussore successivi alla

prestazione

della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni
del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art.
2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo
della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo
oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
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Marchetto, atteso che il compimento dell’atto dispositivo (consistito

(scientia damni); l’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei
confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del
credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se
l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011, Rv. 616596 – 01; Sez. 3,

che, pertanto, rilevata la costituzione del fondo patrimoniale
impugnata in questa sede in epoca posteriore alla prestazione della
fideiussione da parte del Marchetto, e considerata la natura gratuita
dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (cfr., ex plurimis, Sez.
3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604813 – 01), del tutto
correttamente la corte territoriale ha accertato la sussistenza del
requisito soggettivo della scientia damni in capo al Marchetto, tenuto
conto della condizione soggettiva di amministratore unico della
società debitrice principale in capo al Marchetto, e della tempistica
relativa alla costituzione del fondo, avvenuta solo tre giorni dopo la
comunicazione, dal Marchetto al Banco di Desio, dell’impegno di
adempiere alle proprie obbligazioni fideiussorie;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, rilevata la
manifesta infondatezza delle ragioni d’impugnazione proposte dai
ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la
condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società
controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,
secondo la liquidazione di cui dispositivo, oltre al pagamento del
doppio contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura
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Sentenza n. 762 del 19/01/2016, Rv. 638649 – 01);

del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come
per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 13 dicembre 2017.

a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso

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