Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4141 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27843-2018 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1518/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in data 23 giugno 2017, respingeva il ricorso proposto da Victor I., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata in data 20 luglio 2018: i) condivideva il giudizio già espresso dalla Commissione territoriale e dal primo giudice in ordine alla scarsa credibilità e inverosimiglianza del racconto del migrante (il quale aveva riferito di aver lasciato il paese di origine a causa di minacce e aggressioni subite dai membri della società di culto degli Ogboni, che intendevano sottoporlo al rito di iniziazione che gli avrebbe consentito di occupare il posto paterno), ritenendo così il rinvio alla situazione generale relativa al luogo di provenienza privo di rilievo determinante ai fini del decidere; li) escludeva di conseguenza, in assenza di adeguato supporto probatorio, il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); iii) riteneva che nella regione di provenienza del migrante non sussistesse una condizione di violenza indiscriminata e diffusa tale da determinare per il ricorrente un pericolo in ragione della sua sola presenza nel paese di origine; iv) rilevava l’insussistenza di alcuna situazione di vulnerabilità capace di giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto del generico riferimento alla situazione del paese di origine e dell’infondatezza dei timori riferiti;

in virtù di tali argomenti la corte distrettuale rigettava l’impugnazione proposta da I.V.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I.V. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5 e 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: la corte territoriale avrebbe fondato il proprio giudizio negativo sulla sola valutazione di credibilità senza calare la vicenda personale nella realtà della Nigeria, dove è diffusa l’esistenza di società o sette segrete, in violazione dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; la sentenza dunque sarebbe carente sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, poichè la documentazione prodotta portava a ritenere verificato il parametro della non contraddittorietà, in quanto la situazione di pericolo personale rappresentata dal ricorrente non poteva essere ritenuta come disancorata dal contesto generale del paese;

il collegio d’appello, peraltro, sarebbe stato comunque tenuto a verificare se la prospettazione di un quadro generale di violenza diffusa e indiscriminata e la realtà delle sette fossero idonee pur in presenza di dichiarazioni non credibili, a integrare una situazione di vulnerabilità capace di giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

4.2 il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

4.2.1 la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

non si presta a censure l’assunto della corte distrettuale secondo cui il solo rinvio fatto dal migrante al contesto storico e sociale in cui si sarebbe verificata la sua vicenda non è sufficiente ad avvalorarne la credibilità, dato che la norma espressamente prevede, nel caso in cui gli assunti del dichiarante non siano suffragati da prove, che gli stessi possano essere considerati veritieri all’esito di una valutazione ad ampio spettro involgente la sua condotta – tenuto conto di ogni ragionevole sforzo fatto per circostanziare la domanda (lett. a), dell’avvenuta produzione di tutti gli elementi in suo possesso e dell’offerta di idonea giustificazione della mancanza di elementi significativi (lett. b), della coerenza e plausibilità del racconto (lett. c) e dei tempi di presentazione della domanda (lett. d) – e i riscontri disponibili, anche tramite le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso (lett. c ed e);

la valutazione di affidabilità del dichiarante deve pertanto essere compiuta in modo unitario, tenendo conto del rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma e dei riscontri oggettivi disponibili (Cass. 8282/2013);

ne consegue che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non può essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, poichè tale contesto assume valore a riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo;

4.2.2 una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal migrante, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono infatti all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

4.2.3 la corte territoriale, laddove poi ha sostenuto, una volta sgombrato il campo dalle dichiarazioni del ricorrente in ragione della loro non credibilità, che non risultavano riscontrabili specifiche situazioni soggettive che legittimassero la concessione della protezione umanitaria, non desumibili dal generico riferimento alla situazione del paese di provenienza, ha inteso sostenere che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine, poichè tale misura, atipica e residuale, è il frutto della valutazione di una specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente e dunque richiede che all’allegazione delle condizioni generali del paese di origine si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità; a fronte di questi argomenti il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata valutazione della situazione del paese di origine anche al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, senza cogliere e criticare la ratio deà dendi posta a base, su questo punto specifico, della decisione impugnata;

il che comporta l’inammissibilità della critica, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato – i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,ove dovuto e sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 2020

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