Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4140 del 22/02/2010
Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER
53, presso lo studio dell’avvocato NISSOLINO LAURA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SPOSATO ANTONIO, giusta procura in calce
all’atto introduttivo notificato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 515/2005 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO, del
29/12/05 depositata il 30/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;
udito per la resistente l’Avvocato Nissolino Laura (delega Avv.
Sposato) che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE che
conferma le conclusioni scritte.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da L.S. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. Riteneva che l’apparecchio autovelox utilizzato per il rilevamento non desse garanzia di affidabilita’, a causa della mancanza di certificazione dell’operazione di taratura secondo le norme UNI 30012.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006. Parte opponente ha resistito con controricorso.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 45 C.d.S. e dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione. Violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991. Deduce la piena legittimita’ dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonche’ l’estraneita’ alla materia delle norme sul sistema nazionale e comunitario di taratura. Trattasi di censura pienamente deducibile in sede di impugnazione diretta per Cassazione delle sentenza del giudice di pace rese in questa materia, atteso che l’ultimo inciso della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 stabilisce che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2. La decisione secondo diritto che il giudice di pace deve rendere in materia di sanzioni amministrative e’ pertanto impugnabile secondo la disciplina di cui all’art. 360 c.p.c. e segg.. Risulta pertanto infondata l’eccezione di inammissibilita’ del motivo sollevata in controricorso. Il motivo e’ fondato. Questa sezione ha gia’ statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita’ ed e’ competenza di autorita’ amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 29333/08, 23978/07). Le sentenze citate, come le altre coeve, hanno esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito. Resta cosi’ superfluo, a maggior ragione, soffermarsi sulla non necessita’ di taratura periodica. Quanto alle altre deduzioni sull’infondatezza della pretesa sanzionatoria, incentrate principalmente sulla mancanza di contestazione immediata, trattasi di questioni inammissibili in questa sede, poiche’ la causa va rimessa al giudice di rinvio proprio al fine di scrutinare gli altri motivi di opposizione ritualmente sollevati. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Lagonegro per il nuovo esame in relazione al motivo accolto e per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure. Il giudice di rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di Lagonegro, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010