Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4140 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4140 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 2254-2017 proposto da:
PAOLUCCI RICCARDO, FREZZA MIRELLA, elettivamente
domiciliati in RONIA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LAME 76,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE .1GOSTA, che li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
W-FRU/1FM CRISTINA, SPANO MAGGIORANA,
elettivamente domiciliate in ROMA, V. EMILIO FAX DI BRUNO 4,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MALASPINA,
rappresentate e difese dall’avvocato FABRIZIO BRACHINI;
– controricorrenti contro
BOFIUGOR ARREDAMENTI SRL;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 898/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata l’08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Ric. 2017 n. 02254 sez. M3 – ud. 13-12-2017
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rilevato che, con sentenza resa in data 8/6/2016, la Corte
d’appello di Firenze, in accoglimento per quanto di ragione
dell’appello proposto da Maggiorana Spanò e da Cristina Petruzzelli
(in proprio e quali eredi di Antonio Petruzzelli), e in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha confermato la decisione con la qua-

risarcimento dei danni originariamente proposta da Antonio Petruzzelli nei confronti della Bofrigor Arredamenti s.r.l. in relazione a un contratto di fornitura di arredi e, per converso, accolto la domanda proposta dallo stesso Petruzzelli nei confronti di Gerardo Paolucci, in relazione al mancato esatto adempimento di un contratto per la realizzazione di opere elettriche e murarie;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha
confermato la correttezza della decisione del primo giudice, con riguardo al rapporto tra il Petruzzelli e la Bofrigor s.r.I., limitandosi a riformare il solo aspetto concernente il riconoscimento, in favore degli
eredi di Antonio Petruzzelli, degli interessi da corrispondere sulle
somme relative alla condanna pronunciata nei confronti di Gerardo
Paolucci, con la conseguente condanna, a tale titolo, di Mirella Frezza
e Riccardo Paolucci, quali eredi di Gerardo Paolucci;
che, avverso la sentenza d’appello, Mirella Frezza e Riccardo Paolucci propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo
d’impugnazione;
che Maggiorana Spanò e Cristina Petruzzelli resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis i ricorrenti hanno presentato memoria;
considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 346
c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato gli i-

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le il primo giudice ha rigettato la domanda di riduzione del prezzo e di

stanti, in qualità di eredi di Gerardo Paolucci, al pagamento di somme
a titolo di interessi, nonostante gli stessi non fossero mai stati eredi
del Paolucci, avendo provveduto, immediatamente dopo il relativo
decesso, a rinunciare alla sua eredità;
che, sotto altro profilo, la corte d’appello avrebbe erroneamente

somme a titolo di interessi, essendo questi ultimi riferiti a una sorte
capitale dagli stessi non dovuta, non avendo le controparti, in sede di
appello, impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato la condanna di Gerardo Paolucci, anziché dei suoi eredi, al pagamento della ridetta sorte capitale;
che, preliminarmente, osserva il Collegio come l’odierno ricorso
debba ritenersi inammissibile (per le ragioni di seguito esposte, non
superate dalle argomentazioni illustrate nella memoria successivamente depositata dai ricorrenti), siccome privo del requisito
dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.;
che, al riguardo, è appena il caso di rilevare come
l’esposizione sommaria dei fatti, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla
Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto
processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n.
11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01),
che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per
cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con
i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate,
delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in rela-

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pronunciato la condanna degli odierni ricorrenti a corrispondere

zione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della
sentenza impugnata;

sizione sommaria dei fatti alla mera trascrizione dì taluni brani della
motivazione della sentenza impugnata e del relativo dispositivo, senza alcun (sia pur minimo) accenno ai presupposti in fatto e alle ragioni di diritto indicate a fondamento delle pretese delle parti, alle eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, allo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, alle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, nonché alle difese svolte dalle parti in sede di appello, l’odierno ricorso deve ritenersi
radicalmente inammissibile, essendo stata sottratta, a questa Corte,
la possibilità di assumere, sulla sola base di quanto trascritto in ricorso (anche sulla base di una relativa considerazione complessiva, non
limitata alla sola sedes dell’esposizione dei fatti), una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia
e del fatto processuale;
che, sulla base di tali considerazioni, dev’essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna degli odierni ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi
dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimi-

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che, nel caso di specie, avendo i ricorrenti limitato la ridetta espo-

tà, liquidate in complessivi euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 13 dicembre 2017.

I Presidente
ffae e Frasca

dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

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