Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4140 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4140 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 29731-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2012
2146

F.LLI SCISCI SRL, SCISCI DOMENICO;
– intimati –

sul ricorso 33333-2006 proposto da:
SCISCI

DOMENICO,

DITTA

F.LLI

SCISCI

SRL

IN

Data pubblicazione: 20/02/2013

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
BERENGARIO 10/B, presso lo studio dell’avvocato
CECCHETTI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato
NENCHA ALBERTO giusta delega in calce;
– ricorrenti –

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 02/08/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il controricorrente l’Avvocato NENCHA
MARIO, delega Avvocato NENCHA ALBERTO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto
ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo
Con

avviso

accertamento

notificato

il

16.2.2000

l’agenzia delle entrate di Bari rettificò la dichiarazione
Iva della s.r.i. F.11i Scisci per l’anno 1996, irrogando
sanzioni nella misura di legge.
La rettifica trovò fondamento in un o. v. di constatazione

un’indebita detrazione di imposta conseguente alla
registrazione di fatture di acquisto per operazioni
inesistenti.
La società propose ricorso, con esito favorevole, alla
commissione tributaria provinciale di Rari. La relativa
sentenza, gravata dall’agenzia delle entrate, fu
confermata in appello, dalla commissione regionale delle
Pugile, sulla preliminare e assorbente considerazione che
l’accesso nei locali dell’impresa non era stato
autorizzato dal procuratore della Repubblica. Donde sia
l’accesso che gli atti consequenziali erano da ritenere
invalidi e insuscettibili di produrre effetti.
Invero la commissione ritenne erovato – it considerazione
dei prodotti certificati ,Tinagrafici, della planimetria
dell’immobile e di uno stralcio di deposizione
testimoniale resa in separato procedimento penale da uno
dei militari verbalizzanti che l’opificio in questione
fosse in veri tò adibito a uso promiscuo, avendo costituito
al contempo sede dell’impresa e Im locali comunicanti)
luogo di abitazione familiare.

della polizia tributaria, a mezzo del nuale fu contestata

Avverso la sentenza d’appello, pubblicata il 2 agosto 2005
e non notificata, l’agenzia delle entraLe propone ricorso
per cassazione sorretto da un motivo.
La società fulli Sclsci resiste con controricorso, nel
quale a sua volta propone ricorso incidentale affidato a
un motivo

Motivi della decisione
I. – I ricorsi, principale e incidentale, debbono essere
preliminarmente riuniti in applicazione dell’art.

335

c.p.c.
II. – Con l’unico motivo del ricorso principale l’agenzia
delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 52 del

.p.r. n

033/1972, in relazione all’art.

360, n. 3, c.p.c., nonché vizio di motivazione.
Lamenta

che

la

succinta

motivazione

dell’impugnata

sentenza non consente di intendere con esattezza cosa la
commissione abbia inteso per “uso promiscuo”;

in

particolare se, con La Le locuzione, abbia inteso riferirsi
all’uso, tanto commerciale-industriale, guanto abitativo,
degli stessi locali, ovvero alla semplice contiguità, e
possibilità di accesso, tra i locali adibiti a opificio e
i locali adibiti ad abitazione.
Sostiene che, ove intesa la statuizione in fatto in tal
secondo senso, errata ne sarebbe la conclusione in
diritto, dal momento che la fatti specie prevista nell’art.
52 cit. si realizza quando nello stesso locale il soggetto
contestualmente abiti e svolga la propria attività
d’impresa; mentre, in caso di abitazione contigua

ai

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locali dl esercizio dell’impresa, l’autorizzazione del
p.m. si rende necessaria solo per eventualmente accedere
ai locali destinati ad abitazione privata.
Se invece intesa nel primo senso, la sentenza – aggiunge
la ricorrente – sarebbe vizLata nella motivazione, dal
momento

il

che

convincimento

sarebbe

stato

e

planimetrici

insufficientemente argomentato con rinvio a dati
anagrafici – evidenzianti accessi esterni

dell’opificio

nettamente

separati

da

quello

dell’abitazione, e a uno stralcio di deposizione in verità
allusiva della esistenza di un’abitazione (della famiglia
Scisci) soltanto annessa.
III. – Il motivo è infondato; o tanto induce la corte a
non esaminare l’eccezione preliminare fiormalata da parte
controricorrente sulla filevanza preclusiva di un supposto
giudicato esterno.
IV.

L’accertamento in fatto, di cui ali’ Impugnata

sentenza, evidenzia testualmente – con affermazione sul
punto non contrastata dall’amministrazione finanziaria che nella specie i locali adibiti ad abitazione e quelli
adibiti a opificio erano distinti ma adiacenti, e che tra
gli uni e gli altri vi erano porte di comunicazione. Tanto
legittima l’inferenza circo l’uso promiscuo dei locali
complessivamente considerath, posto che questa corte ha
affermato

che

si

ha,

appunto,

destinazione

a

uso

promiscuo,

agli

633/1972,

non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi

effetti

dell’art.

52

del

d.p.r.

n.

ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita

3

familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual
volta l’agevole possibilità di comunicazione interna
consenta

il

trasferimento

dei

documenti

dell’attività commerciale nei locali abitativi

propri
(v.

da

ultimo Cass. n. 16570/20l1).
In

simile

eventualità

è

comunque

necessaria

l’autorizzazione all’accesso da parte del procuratore
della Repubblica, ai sensi dell’art. 52, l ° cc., del
d.p.r. n. 633/1972 sebberie non essendo richiesta anche la
presenza di gravi indi si di violazioni di norme del
medesimo d.p.r. secondo quanto invece stabilito dal 2 0 cc.
della disposizione de gLia allo specifico fine di reperire,
in

locali

diversi

da

quelli

destinati

all’attività

d’impresa, libri, registri, documenti e scritture).
L’autorizzazione all’accesso da parte dell’a.g., in quanto
diretta a tutelare

‘inviolabillIà del domicilio privato,

e quindi, indirettamente, Io spazio di libertà del
contribuente, rileva alla stregua di

condic.jo sino qua non

per la legittimità dell’atto o delle relative conseguenti
acquisizioni (per riferimenti, Caos. n. 6903/20111.
Giacché il principio di inutilizzabilità della prova
illegittimamente acquisita si applica anche in materia
tributaria, in considerazione della garanzia difensiva
accordata, in generale, dall’art.

24 Cosi_

(v. Class. n.

8181/2007; n. 19689/2004).
Consegue il rigetto del ricorso principale.
V. – L’unico motivo del ricorso inciden=a1e, col quale la
società, denunziando violazione e tlalsa applicazione degli

4

artt. 15 del d. lgs. n. 546/1992 e 92, 2 0 cc., c.p.c.,
nonché omessa e insufficiente motivazione su punto
decisivo, si duole dell’avveruite compensazione delle spese
processuali, è inammissibile.
Il giudice di merito ha ritenuto di compensare le relative
spese per giusti motivi. E la rattispecle processuale
cui all’art.

92

c.p.c.

soggetta alla disciplina di

anteriore alla riforma ex lcge n. 263 del 2005.
L’unico vincolo ivi incontrato dal giudice del merito nel
regolamento delle spese processuali dovevasi ritenere
rappresentato dal divieto di porre le stesse – quand’anche
solo parzialmente – a carico della parte rimasta
integralmente vittoriosa (cfr. tra le tante Cass. n.
13057/2008).
Quindi, se pur si assuma che anche nel vigore del citato
anteriore testo dell’ari. 92 c.p.c. il provvedimento di
compensazione delle spese per giusti motivi deve trovare
un adeguato ancorche

solo

implicito supporto

motivazionale (sui che Cass. n. 8699/2009), può osservarsi
che nessuna specifica censura si palesa in tal senso
svolta nel controricorso, ai fine di evidenziare in qual
senso il riferimento ai giusti motivi, di cui alla
sentenza, non sarebbe sufficiente, alla luce della
complessiva motivazione alludente a un non semplice
profilo di fatto governante il significato
dell’espressione “uso promiscuo”, a esprimere la reLio
decidendi.

5

N. 1

id

e

..

;l, 5

MATERIA i’RItUTiUZià
L’esito dei ricorsi, determinando reciproca soccombenza,
giustifica, anche in questa sede di legittimità, la
compensazione delle spese processuall.
p.q.m.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta; compensa io spese
processuali.

Deciso in Roma, nella camera dL consiglio della quinta

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