Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4140 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24711-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO STADERINI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 1930/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.C. delle intimazioni di pagamento per mancati pagamenti di IVA, IRAP, IRPEF ed altri accessori, la CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Lazio, meglio indicata in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, nel quale si è costituito il Dragone chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio alla stregua del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 24188/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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