Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4139 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6666-2018 proposto da:

BANCA MONTE PASCE DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, non in proprio ma per conto di SIENA NPL 2018 SRL,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

lo studio del sig. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO RUPPI;

– controricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZ0 STUMPO;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3546/2017 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito chirografario vantato da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nella complessiva misura di 142.500,87;

2. il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile l’opposizione a questa statuizione proposta dall’istituto di credito, in quanto la stessa era stata presentata pur non essendosi concluso totalmente il procedimento di determinazione dello stato passivo e “in mancanza di decreto di esecutività reso dalla L. Fall., ex art. 96, u.c.”;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96,97,98 e 99, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile l’opposizione “per non essersi definito l’esame delle domande tempestive di ammissione al passivo” (pag. 10), quando in realtà la notifica del curatore che aveva dato luogo all’opposizione era comunque “avvenuta all’esito dello scrutinio di tutte le domande tempestive” (pag. 11); l’opposizione doveva perciò essere esaminata nel merito, posto che il diritto di impugnare della L. Fall., ex art. 98, discenderebbe, secondo la ricorrente, dall’avvenuta conclusione del procedimento di esame delle domande tempestive, aprendosi successivamente per le domande tardive un procedimento ulteriore;

4.2 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale avrebbe del tutto ignorato che la notifica della L. Fall., ex art. 97, che aveva dato luogo all’opposizione della banca era stata effettuata dal curatore all’esito dello scrutinio di tutte le domande tempestive di ammissione al passivo;

4.3 i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi fondati sulla mancata considerazione del completo esame delle domande tempestive di ammissione al passivo, sono inammissibili;

4.3.1 la prima censura non coglie nè critica la ratio decidendi posta a base del provvedimento impugnato, che collega la possibilità di proporre impugnazione ai sensi del L. Fall., art. 98, non tanto all’avvenuto esame di tutte le domande tempestive (o di tutte le domande presentate), ma piuttosto alla pronunzia del decreto di esecutività di cui alla L. Fall., art. 96, nel caso in esame mancante, giacchè soltanto quest’ultimo provvedimento segna il momento decisorio conclusivo dell’intero accertamento dello stato passivo e, come tale, costituisce “l’unico provvedimento a contenuto precettavo impugnabile della L. Fall., ex art. 98”;

in altri termini, stante l’omessa pronuncia dell’unica statuizione suscettibile di impugnazione, l’opposizione proposta risultava secondo il collegio di merito – giocoforza inammissibile, a prescindere dal novero delle domande di insinuazione esaminate;

la prima doglianza risulta così inammissibile, dato che il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017);

4.3.2 ne discende l’inammissibilità anche del secondo motivo per mancanza di decisività, poichè il profilo denunciato come trascurato non assumeva alcun pregnante rilievo ai fini del decidere;

5.1 con il terzo motivo di doglianza il decreto impugnato è censurato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 96,97,98,99 e 101: il Tribunale, quand’anche avesse voluto sostenere che la possibilità di proporre opposizione dipendeva dal completamento dell’esame di tutte le domande presentate, avrebbe dovuto riscontrare la fondatezza dell’eccezione preliminare sollevata (con cui era stata rappresentata l’illegittimità del provvedimento di esecutività dello stato passivo in quanto emesso all’esito dello scrutinio delle sole domande tempestive e non in conclusione del complessivo esame di tutte le domande, sia tempestive che tardive) e accogliere il ricorso, dato che aveva aderito alla tesi prospettata dalla banca, o al più procedere all’esame dell’opposizione o sospenderne lo scrutinio piuttosto che ridimensionare la portata della notificazione avvenuta dalla L. Fall., ex art. 97, a mera svista del curatore, come tale foriera di conseguenze giuridicamente irrilevanti;

5.2 anche sotto questo profilo la censura non coglie nè critica la ratio decidendi del provvedimento impugnato, con cui il Tribunale non ha affatto aderito all’eccezione preliminare sollevata dalla banca, ma ha constatato che lo stesso opponente aveva rappresentato argomenti (in merito alla mancata conclusione del procedimento di determinazione del passivo) in virtù dei quali la propria domanda risultava inammissibile e non poteva essere vagliata;

in questo modo il Tribunale ha inteso sostenere che la sola comunicazione del curatore effettuata ai sensi della L. Fall., art. 97, assumeva rilievo ai fini della proponibilità dell’impugnazione non in sè, ma solo se avvenuta all’esito dell’esame completo delle domande di insinuazione e della pronunzia del decreto di esecutività previsto dalla L. Fall., art. 96, quale “unico provvedimento a contenuto precettino impugnabile L. fall., ex art. 98”;

la doglianza in esame risulta così inammissibile, dato che non coglie le ragioni poste a base del provvedimento impugnato ne si confronta con le stesse in maniera critica, ma si limita a contrapporre all’assunto del collegio di merito la tesi secondo cui “la previsione di cui alla L. Fall., art. 97, difatti, segna l’unico e fondamentale momento.. in cui i soggetti che abbiano un interesse nella procedura fallimentare possono azionare la tutela dei propri diritti”;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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