Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4139 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 17/02/2021), n.4139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13593/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Fantozzi Augusto e

dall’Avv. Giuliani Francesco, elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Roma, via Sicilia n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissrone Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 19/15/2012 depositata il 26 marzo 2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 52/15/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente, avente ad oggetto un avviso di accertamento contenente l’irrogazione di sanzioni IVA per l’anno di imposta 2001 quale presidente del consiglio di amministrazione autore materiale delle violazioni poste in essere dalla società Asian Byte S.p.a. nel medesimo periodo di imposta, contestate con separato avviso di accertamento. Le sanzioni venivano irrogate per illegittima detrazione di IVA su di un certo numero di fatture, e dichiarazione IVA con imposta inferiore a quella dovuta.

– In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado in quanto l’Agenzia non aveva dimostrato documentalmente che il contribuente, amministratore, avesse materialmente redatto i documenti o compiuto l’fatti illeciti ascrittì alla persona giuridica.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 11, comma 2, per aver la CTR, premesso che la responsabilità dell’autore materiale della sanzione si estende solidalmente al soggetto passivo di imposta, mancato di ritenere che il contribuente, amministratore nel periodo di imposta e dunque responsabile dell’organizzazione e del controllo della tenuta della contabilità e degli adempimenti tributari della società Asia Byte S.p.a., fosse presuntivamente da individuarsi quale autore materiale delle violazioni sostanziali ai fini IVA, quantomeno per condotta omissiva in relazione agli obblighi di vigilanza sulla gestione contabile e correttezza degli adempimenti relativi e, per l’effetto, ricadesse su di lui l’onere di offrire prova liberatoria da tale presunzione.

-Il motivo è fondato. In primo luogo va reiterato che “La responsabilità delle persone giuridiche per fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326, ma contestati successivamente o le cui sanzioni siano irrogate successivamente ai sensi del D.L. citato art. 7, comma 2, non contrasta con il principio di legalità di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, il cui art. 11, comma 1, contemplava già una forma di “responsabilità raffbrzata” tra l’autore materiale della violazione e la società o ente dotato di personalità giuridica, prescrivendone l’obbligo solidale al pagamento delle sanzioni; e d’altronde il D.L. n. 269 del 2003 pone le sanzioni esclusivamente a carico della persona giuridica, oltre che ai sensi, dell’art. 7, comma 1, anche per la previsione del comma 3, che fa salve, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 472 cit.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19697 del 28/08/2013, Rv. 628577 – 01). Tale è il caso di specie, in cui l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato nel 2004, in relazione a comportamenti posti in essere per l’anno di imposta 2001.

-Inoltre, questa Corte ha già affermato che “Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali risponde, anche in caso di una mera ripartizione interna dei compiti, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme tributarie, ove manchi, da parte sua, la prova dell’assenza di colpa.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11433 del 03/06/2015, Rv. 635677 – 01). La presente fattispecie è in termini, e quindi è errata la statuizione di diritto della sentenza, che fa gravare sull’ufficio l’onere di dimostrare un comportamento colpevole direttamente addebitabile al presidente del consiglio di amministrazione. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio di diritto valutando nel caso concreto anche che “In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo sul contribuente (…)” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6930 del 17/03/2017, Rv. 643309 – 01), essendo sufficiente a tal fine la negligenza, in particolare la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).

-In conclusione, il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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