Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4139 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.16/02/2017), n. 4139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16339/2016 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MEDAGLIE
D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,
rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO DI GIOVANNI, MATILDE
DI GIOVANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
Delegato elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2838/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 10/12/2015, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.L., parte controricorrente nel giudizio promosso da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza n. 827/2009 della Corte d’appello di Roma, premesso che con sentenza n. 2839/2016 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di Poste e condannato la società ricorrente al pagamento a controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi, “oltre accessori come per legge”, ha chiesto la correzione dell’errore della sentenza nella parte in cui era stato omesso di disporre il pagamento del rimborso forfettario delle spese generali del 15%. Nelle conclusioni ha chiesto anche la specifica determinazione della misura del contributo CPA e dell’IVA.
La società Poste è rimasta intimata.
Ritiene il Collegio, in adesione alla proposta formulata dal Consigliere relatore, che l’istanza di correzione materiale debba essere accolta, nei termini di cui in prosieguo.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013).
Tale principio risulta applicabile anche alla liquidazione delle spese di lite regolata, come nel caso di specie, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, atteso che la obbligatorietà del rimborso spese forfettario, nella misura del 15% del compenso totale, è espressamente prevista dall’art. 2, comma 2 D.M. cit..
In base alle considerazioni che precedono) il ricorso deve essere accolto quanto alle richiesta di correzione relativa alle spese forfettarie.
Non sussistono i presupposti per farsi luogo alla correzione richiesta in relazione al pagamento dell’IVA e CPA, avendo la Corte provveduto alla relativa attribuzione con la espressa previsione di condanna agli accessori di legge.
PQM
La Corte accoglie l’istanza di correzione per quanto di ragione e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della sentenza n. 2838/2016 di questa Corte sia corretto, mediante integrazione, immediatamente dopo l’espressione “Euro 3.500,00” con la seguente espressione “oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%”. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017