Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4139 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26217-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., nella qualità di (ex) socio della società estinta

EDILGIORDANO 2000 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CHRISTIAN CALIFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1196/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro S.C., impugnando la sentenza della CTR dell’EMILIA ROMAGNA, indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta emesso per l’anno 2006.

La parte intimata si è costituita con controricorso e, con memoria ritualmente depositata, ha fatto successivamente richiesta di sospensione del giudi7io ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10. Sulla base dell’istanza del controricorrente il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 14312/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l’estinzione dello stesso, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

 

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