Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POLIZIA DI STATO, in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 360/2 005 del GIUDICE DI PACE di SAN DONA’ DI

PIAVE, del 31/01/05, depositata il. 25/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di San Dona di Piave,con sentenza del 25 agosto 2005. accoglieva l’opposizione proposta da B.A. avverso il Prefetto di Venezia – Polizia Stradale di Venezia per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. Rilevava che l’apparecchio telelaser non era affidabile perche’ le apparecchiature non erano costruite in modo da raggiungere lo scopo “fissando la velocita’ in un dato momento”.

La Polizia di Stato (Ministero dell’Interno) rappresentata dall’avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per Cassazione, notificato l’8 novembre 2006. L’opponente e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato. Con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura deduce violazione dell’art. 142 C.d.S. e dell’art 345 reg. esec. C.d.S., osservando che il telelaser e’ strumento regolarmente omologato, che permette di visualizzare su un display il bersaglio prescelto, previo puntamento, si’ da consentire al raggio laser di misurare velocita’ e distanza del veicolo; che nel caso di specie gli operatori avevano cosi’ visualizzato la violazione commessa, attestata nel verbale, previa immediata contestazione e ritiro della patente del conducente.

Il ricorso e’ fondato. La sentenza impugnata ha posto in dubbio, del tutto genericamente, la funzionalita’ dell’apparecchio telelaser; la giurisprudenza di questa Corte da tempo ha pero’ stabilito che in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocita’ dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche (nella specie, “telelaser”), ne’ il codice della strada (art. 142 C.d.S., comma 6), ne’ il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullita’1, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso: giacche’, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocita’ dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita’ dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneita’ della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia. (Cass. 15324/06). Pertanto ai fini della legittimita’ della rilevazione della velocita’ mediante telelaser e della sua validita’ probatoria, non e’ necessario che l’apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica, ma solo che sia debitamente omologato e la velocita’ venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 C.d.S. delle apparecchiature in questione (Cass. 17754/07). Ne consegue che la tesi del giudice di pace di San Dona’, secondo il quale l’apparecchio sarebbe inidoneo alla misurazione della velocita’, e’ del tutto priva di ogni valore e non puo’ scalfire l’efficacia probatoria della verbalizzazione fatta dai pubblici ufficiali. Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa al giudice di pace di Venezia che si atterra’ ai principi sopraindicati e provvedera’ anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Venezia, che provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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