Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4138 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 24448-2016 proposto da:
TIBURZIO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato TEODORA
MARCHESE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE ODDO;

– ricorrente contro
ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANPIERO BOERI;

– controricorrente contro
CIRILLO NL\RIA, FAZZARI SABRINA, FAZZARI VINCENZO,
FAZZ ARI CARMELO, EAZZARI FRANCESCO, FERRETI

Data pubblicazione: 21/02/2018

MONICA, VERRETTI OSCAR, ROMGNONE ROBERTO,
PELLICANO MAURIZIO ALLIANZ SPA;
– intimati avverso la sentenza n. 734/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017

dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2016 n. 24448 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

GENOVA, depositata il 30/06/2016;

Rilevato che:
I congiunti di Nicolino Fazzari, deceduto a seguito della caduta dal
ciclomotore sui cui procedeva, causata dalla presenza di terriccio
sull’asfalto stradale proveniente dal terreno di Dionisio Ferretti,
convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Sanremo Carmela

la condanna al risarcimento del danno. I convenuti chiamarono in
causa Maurizio Pellicanò e Roberto Romagnone, nonché Assicurazioni
Assitalia s.p.a.. Il Tribunale adito accolse la domanda attorea e quella
di chiamata in garanzia dell’assicuratore, rigettando quella nei
confronti degli altri terzi chiamati. Avverso detta sentenza proposero
appello Carmela Tiburzio, Monica Ferretti e Oscar Ferretti, nonché
Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.. Con sentenza di data 30
giugno 2016 la Corte d’appello di Genova rigettò gli appelli. Osservò
la corte territoriale, per quanto qui rileva, che lungo il tratto stradale
in cui si era verificato l’incidente l’asfalto era sdrucciolevole per la
presenza di terriccio proveniente da una stradina sterrata esistente
all’interno del fondo Ferretti e sfociante “in discesa” verso l’asfalto
della strada provinciale. Aggiunse che il massimale assicurato poteva
essere superato solo in caso di mala gesti° da parte dell’assicuratore,
nella specie non dedotta né tantomeno dimostrata.
Ha proposto ricorso per cassazione Carmela Tiburzio sulla base di
tre motivi e resiste con controricorso Generali Italia s.p.a. (già
Assitalia, Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.). Il relatore ha ravvisato
un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo e di manifesta
infondatezza del secondo e terzo motivo ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2051 cod. civ.,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che, essendo avvenuto il sinistro lungo una strada

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Tiburzio, Monica Ferretti e Oscar Ferretti, eredi del Ferretti, chiedendo

provinciale, ricorreva quanto meno la responsabilità concorrente
dell’ente proprietario della strada e che non poteva parlarsi di caso
fortuito essendo da tempo nota alla amministrazione la condizione del
tratto di strada.
Il motivo è inammissibile. I motivi di ricorso per cassazione

formato oggetto del

thema decidendum

nel giudizio di merito,

essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di
difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti
dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario
procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 9 maggio 2000, n. 5845;
5 giugno 2003, n. 8993). In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6
cod. proc. civ. la ricorrente non ha specificatamente indicato se ed in
quale sede dei giudizi di merito sia stato dedotto il fatto impeditivo
della responsabilità, concorrente o esclusiva, dell’ente provinciale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1917 cod.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la
ricorrente che il massimale non può non essere inteso come da
rivalutarsi al momento in cui la copertura assicurativa viene ad
operare.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt.1882, 1277 e
1223 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che il debito di indennizzo dell’assicuratore
costituisce debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una
funzione reintegrativa della perdita subita dall’assicurato, sicché è
suscettibile di rivalutazione.
Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente, sono
manifestamente infondati.
Nell’assicurazione

della

responsabilità

civile,

l’obbligazione

dell’assicuratore ex art. 1917 cod. civ. dà luogo ad un credito di
valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed

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devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già

esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato
(tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo ingiustificato nella
liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma
maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va
indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria

massimale – Cass. 23 giugno 2014, n. 14199; 13 marzo 2009, n.
6155). E’ stato in particolare precisato, con riferimento alla
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, che
l’obbligazione dell’assicuratore nei confronti della vittima di un
sinistro stradale ha natura di debito di valuta e che nei limiti del
massimale la detta obbligazione va liquidata secondo i criteri propri
dei debiti di valore, perché di valore è l’obbligazione risarcitoria che
determina l’entità del debito indennitario; quando, invece, il credito
della vittima ecceda il massimale, l’obbligazione dell’assicuratore del
responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le
obbligazioni di valuta dall’art. 1224 cod. civ. (Cass. 19 aprile 2011, n.
8988).
Ha invece natura pura e semplice di credito di valore, ed è
soggetto ad automatica rivalutazione, l’indennizzo nel caso di
assicurazione contro i danni (Cass. 28 luglio 2015, n. 15868).
Come accertato dal giudice di merito, nel caso di specie ricorre
un’assicurazione della responsabilità civile, sicché valgono le regole
sopra richiamate.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non
sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte

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causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che

nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed
agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 4 dicembre 2017
Il Presidente
Dott. ssa Adelaide Amendola

liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie

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