Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 27086-2018 proposto da:

R.G.L.M., elettivamente domiciliato presso

l’avvocato ELVIRA PATITTONI dalla quale è rappresentato e difeso,

con procura speciale in atti;

– Ricorrente –

contro

L.M.A., elettivamente domiciliata presso l’avvocato

Federica de Fanis, che la rappresentata e difende, con procura

speciale in calce al controricorso;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 2954/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa il 12.4.17 il Tribunale di Milano pronunciò la separazione personale dei coniugi R.G.L.M. e L.M.A., rigettando le rispettive istanze di addebito e disponendo: l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, convivente con la figlia maggiorenne ma non autosufficiente; l’obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di Euro 500,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, concordate direttamente con la figlia e documentate; la riduzione del contributo al mantenimento della moglie, posto a carico del marito, a Euro 900,00 mensili, annualmente rivalutabili.

Avverso tale sentenza propose appello L.M.A., chiedendo: di quantificare il contributo del marito per il proprio mantenimento in Euro 2500,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non mutuabili; in subordine, di confermare quanto disposto con l’ordinanza presidenziale del 4.7.15, ponendo a carico del marito un contributo di mantenimento pari a Euro 1500,00 mensili, oltre al suddetto rimborso; in alternativa, ponendo a carico del R. la somma una tantum di Euro 500.000,00.

Con sentenza emessa il 14.6.2018, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciò l’aumento a Euro 1300,00 mensile, annualmente rivalutabili, del contributo dovuto dal R. per il mantenimento della moglie, con decorrenza da ottobre 2017, e confermando per il resto la sentenza di primo grado.

Ricorre in cassazione R.G.L.M. con unico motivo.

Resiste con controricorso L.M.A., illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte d’appello, nel rideterminare nella somma di Euro 1300,00 mensile il contributo al mantenimento di L.M.A. da ottobre 2017, non ha considerato il valore economico della casa coniugale che, dallo stesso mese di ottobre 2017, era rimasta nella esclusiva disponibilità della Lucioli, pur trattandosi di immobile in comproprietà dei coniugi al 50%.

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della perdurante occupazione della casa da parte della L. pur dopo la cessazione della convivenza con la figlia G., sposatasi nel medesimo mese di ottobre 2017, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una diversa valutazione della questione, essendo venuto meno il motivo che giustificava l’assegnazione della casa alla moglie (cioè la convivenza con la figlia maggiorenne).

Pertanto, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado abbai disposto un aumento della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della moglie, per Euro 400,00 mensile, senza tener conto e valutare l’incidenza su tale decisione della perdurante assegnazione dell’immobile, di cui era comproprietario, che lo privava della possibilità di conseguire un reddito da locazione.

Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello ha rideterminato l’importo della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della L. attraverso un riesame complessivo delle situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, riesame che ha riguardato anche la questione dell’assegnazione della casa coniugale alla luce della cessata convivenza della controricorrente con la figlia poi sposatasi (che era dunque una delle questioni relative all’importo del contributo al mantenimento).

Pertanto, la doglianza afferente all’omesso esame della perdurante occupazione dell’immobile da parte della L., priva di riferimento alla complessiva valutazione effettuata dal giudice di merito, non attinge all’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

Al riguardo, il collegio intende dare continuità al consolidato orientamento secondo cui, in tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., n. 605/17; n. 25618/07).

Nel caso concreto, la Corte territoriale, nel riesaminare analiticamente la situazione sia reddituale che patrimoniale di entrambe le parti, ha tenuto conto anche della questione relativa al rilievo economico da attribuire alla perdurante assegnazione della casa coniugale alla moglie, come eccepito dal R. in sede di appello, rispetto a quanto stabilito con la sentenza di primo grado che pronunciò la separazione personale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 1 5 % per il rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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