Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22268-2010 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

AZZALINI VIRGINIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 70/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8/06/2010, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE; è presente

il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – I.S. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – contro la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 14.7.2010 con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Torino.

La Corte di appello ha, tra l’altro, osservato: “L’ I. ha tratteggiato la seguente vicenda personale: era uscito dal suo Paese nel settembre del 2001, transitando a bordo di un autocarro attraverso il (OMISSIS) e soggiornando per un certo qual tempo nel (OMISSIS), giungendo quindi in (OMISSIS) ed infine via nave nell’isola di (OMISSIS) nel novembre dello stesso anno; in (OMISSIS) era studente e non aveva mai aderito a partiti politici o ad associazioni sindacali; in occasione dei fatti dell'(OMISSIS) vi erano stati degli scontri, estesi in tutto il paese e culminati anche in numerose uccisioni, tra gli aderenti alla comunità musulmana e quella cristiana; quel giorno, mentre si trovava fuori casa e nonostante avesse tentato di nascondersi, era stato raggiunto ed affrontato da un gruppo di islamici, uno dei quali lo aveva accoltellato; era quindi svenuto e, dopo essersi svegliato, aveva deciso di non rientrare a casa, bensì aveva chiesto soccorso ad un camionista di passaggio, lasciando così (OMISSIS) dove vivevano la madre ed il fratello, nonchè la fidanzata, poi divenuta sua moglie, che era poi anch’essa venuta in Italia, salvo fare ritorno in (OMISSIS) assieme alla figlia.

Come già rimarcato sia nel provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, sia nella sentenza di primo grado, la narrativa riferita dal reclamante si sostanzia in mere allegazioni (essendosi del resto l’interessato, allorquando presenziò all’udienza nell’ambito del procedimento di primo grado, limitato a replicare succintamente la versione in precedenza resa, senza dichiarazioni di dettaglio maggiormente specifiche), appare del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, anche solo a livello di fumus di verosimiglianza, oltre che generica e non circostanziata.

Aggiunge questa Corte che la versione addotta presenta diversi aspetti contraddittori, posto che l’espatrio sarebbe avvenuto nell’ultimo quadrimestre del 2001, mentre per contro la domanda di protezione è stata presentata solamente nel marzo 2009, dopo un ininterrotto soggiorno in Italia per più di sette anni, durante il quale l’ I. ha anche riportato una condanna alla pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione relativamente ad un reato in materia di sostanze stupefacenti; in ogni caso, anche aderendo alla versione del reclamante e per quel che concerne l’aggressione dallo stesso subita e riconducibile alla appartenenza alla comunità religiosa (in posizione di inferiorità e difatti talvolta violentemente sopraffatta da quella islamica, contrapposta e maggioritaria, che esprime le autorità del Paese), non può plausibilmente ritenersi la concreta sussistenza dei prospettati pregiudizi di natura fisica, costituenti invero una mera eventualità e che lo stesso potrebbe subire qualora facesse rientro nel paese di origine e da correlarsi appunto alla fede praticata; invero detta aggressione era da inserire in un contesto del tutto straordinario ed eccezionale, anche se di certo non irripetibile; significativamente, l’interessato ha ammesso che si è trattato di un attacco non mirato nei suoi confronti, bensì dei cristiani in genere: non ce l’avevano necessariamente con me”.

1.1.- Il ricorso è stato notificato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. al ricorrente, al Ministero dell’Interno e al P.G. presso la Corte di appello di Torino. Gli intimati non hanno svolto difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Deduce che contraddittoriamente la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova del proprio assunto pur riconoscendo la possibilità che la prova abbia carattere presuntivo.

Inoltre, ha ritenuto insussistente il requisito per la concessione della protezione umanitaria ritenendo corretta la condotta della Commissione che aveva trasmesso gli atti al Questore “sull’implicito presupposto dell’insussistenza dei requisiti per il rilascio … del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2.1.- Il ricorso è infondato.

Invero, va ricordato che il regime dell’onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 è nel senso che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla;

d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

Con congrua e logica motivazione (innanzi trascritta) la Corte di merito ha escluso l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, così escludendo in radice la sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione internazionale invocata e dello stesso permesso umanitario richiesto.

Il ricorso, dunque, va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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