Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 17/02/2021), n.4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15120-2018 proposto

INVESTIRE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’avvocato

CELLI PAOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE BARI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso

lo studio dell’avvocato CAIAFFA FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BALDI ALESSANDRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3452/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha

chiesto che la Corte accolga il ricorso; conseguenze di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SGR spa ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento n. 1750 del 2014 relativo all’IMU 2013 dovuta al Comune di Bari.

La CTP di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4062/2015, ha respinto il ricorso.

La SGR spa ha presentato appello che la CTR Puglia, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato.

La SGR spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Bari si è difeso con controricorso.

La Procura generale ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), perchè la CTR non avrebbe applicato correttamente l’esenzione prevista in materia di IMU con riferimento agli immobili destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.

In particolare, parte ricorrente deduce di avere diritto alla detta esenzione poichè era divenuta titolare dei cespiti in esame per effetto del processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che era stato conferito al c.d. fondo FIP. Essa afferma di non potere essere qualificata soggetto di diritto privato, in quanto era una mera società di gestione di un Fondo Pubblico, ovvero una società veicolo in favore della quale erano applicabili i benefici previsti dalla normativa richiamata. Questa ricostruzione era stata confermata dal Ministero delle Finanze con risoluzione del 7 aprile 2005 e, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, chiarendo che “gli immobili trasferiti potranno godere dello stesso trattamento tributario a cui erano assoggettati prima del trasferimento”.

Il motivo va accolto nei termini che seguono.

Il D.L. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410 del 2001, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico articolata essenzialmente in due passaggi.

In primo luogo, è stata affidata (art. 1, comma 2) all’Agenzia del demanio la ricognizione:

1) dei beni immobili di proprietà dello Stato, distinti tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile;

2) dei beni immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali;

3) dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, riconosciuti di proprietà dello Stato;

4) dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all’estero.

I decreti adottati dall’Agenzia del demanio hanno valore dichiarativo della proprietà (art. 1, comma 3).

La ricognizione è estesa anche ai beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario (art. 1, comma 6).

In secondo luogo, si è previsto il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione attraverso il trasferimento degli immobili da cedere a delle società veicolo, che a ciò devono provvedere (art. 2, commi 1 e 2).

In particolare, gli immobili sono ceduti ad una.o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l’acquisto attraverso l’emissione di titoli o mediante finanzia menti acquisiti da terzi (art. 2, commi 1 e 2).

La società veicolo versa l’importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, agli enti che hanno trasferito gli immobili.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Questi beni e ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo. Delle obbligazioni nei confronti.dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (art. 2, comma 2).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi.

L’eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo differito da retrocedere all’originario titolare del diritto di proprietà.

Per l’esattezza, i beni immobili individuati ai sensi dell’art. 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi dell’art. 2, comma 1 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

L’inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, con gli stessi decreti sono determinati:

a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell’eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

b) le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All’atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell’interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione;

c) l’immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è pure autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure per l’individuazione o l’eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote (art. 4, comma 1).

Le disposizioni di cui al D.L., artt. da 1 a 3, in esame, si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui all’art. 4, comma 1 (art. 4, comma 2).

Per quel che qui rileva, gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, sono concessi in locazione

all’Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato (art. 4, comma 2).

Inoltre, per il disposto dell’art. 2, comma 6, ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi

nè all’imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di–cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonchè le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1. Non si applica la ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 3, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

Da quanto esposto nel ricorso introduttivo e non contestato dal Comune di Bari, nella specie vengono in rilievo immobili conferiti ad un fondo comune di investimento a sua volta affidato ad una società veicolo (parte ricorrente).

Questi immobili sono, poi, stati concessi in locazione all’Agenzia del demanio, affinchè li assegnasse ai soggetti che già li avevano in uso.

Per l’esattezza, la società veicolo, SGR spa, destinata ad occuparsi del fondo, è stata individuata da un gruppo di banche ed investitori, selezionati ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004.

In seguito, è stato emanato l’ulteriore decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2004, che si è occupato degli immobili di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2-ter, concessi in locazione all’Agenzia del demanio e dell’assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari che li avevano in uso.

In particolare, l’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2004 ha previsto che “L’Agenzia del demanio provvede, ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all’allegato 2 in favore dell’Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima…apposito disciplinare di assegnazione…”.

L’allegato 1 al decreto del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l’Agenzia del demanio, dispone, alla lettera a), che gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all’Agenzia del demanio e che “il contratto di locazione prevede l’assegnazione da parte dell’Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell’apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all’uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia …”.

Invece, il medesimo D. 15 dicembre 2004, allegato 1, lett. g) stabilisce che è a carico dell’Agenzia del demanio “ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze…, le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall’ICI, riferibili agli immobili”.

L’allegato 2 al decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell’Agenzia del demanio, prevede, poi, alla lettera a), che gli immobili siano assegnati dall’Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza.

La lettera e) del menzionato allegato 2, invece, chiarisce che “è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze…le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili”.

Infine, il D.M. economia e finanze del 23 dicembre 2004, art. 4, dispone che “Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell’Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto operazione” (ovvero il decreto del 15 dicembre 2004).

Sostiene la CTR che, nella presente controversia, troverebbe applicazione l’orientamento per cui, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di specifiche attività, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente.

In particolare, la lettera della norma di esenzione escluderebbe dal godimento del beneficio le società commerciali, in quanto la scelta della forma azionaria è, di per sè, indicativa, in via prevalente, dello scopo di lucro che un siffatto soggetto necessariamente persegue (Cass., Sez. 5, n. 6795 dell’11 marzo 2020; Cass., Sez. 5, n. 18838 del 30 agosto 2006).

Tali principi, che questo Collegio, in astratto, condivide, non possono, però, regolare la fattispecie.

Infatti, la vicenda è disciplinata dal D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 410 del 2001, in base al quale ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all’imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonchè le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1. Non si applica la ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, commi 2 e 3, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1. Sono escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.

In particolare, assume valore il periodo che recita: “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 “.

Questa disposizione introduce, quindi, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, in genere coincidenti con i titolari di diritti reali nel possesso dell’immobile, precisando che, nella specie, viene in rilievo, invece, la posizione dei “gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d)”.

Per l’esattezza, come precisato dalle decisioni della Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, in tema di ICI concernente la diversa, ma simile, operazione SCIP 1, che coinvolgeva la società veicolo SCIP srl, le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all’imposta, che continua a gravare sull’ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, commi 2 e 6, e art. 3, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 410 del 2001), e del D.M. n. 18765 del 3 novembre 2001.

Sul punto, l’indirizzo appena richiamato ha fatto propria l’impostazione della Ris. Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2007, n. 1/DPF, la quale ha affermato che la disposizione di cui all’art. 2, D.L. n. 351 del 2001 aveva introdotto: “un’eccezione rispetto alle ordinarie regole di definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la S.C.I.P. s.r.l., ed i soggetti gestori e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, lett. d), e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell’art. 2, sono i soggetti passivi ai fini ICI. L’espressa previsione di legge non lascia, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che alla S.C.I.P. s.r.l. non può essere attribuita la soggettività passiva dell’ICI”.

La logica sottesa alle citate Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016 deve essere condivisa, pur dovendosi tenere conto delle differenze del caso in esame, considerato che, nella presente controversia, diversamente da quanto avvenuto nelle fattispecie che hanno portato a Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, vengono in rilievo beni conferiti ad un immobiliare e non trasferiti direttamente alla società che si occupa della cartolarizzazione, la quale non è la SCIP srl, ma la SGR spa.

L’intero sistema delle privatizzazioni immobiliari che fa capo al D.L. n. 351 del 2001 si fonda sull’individuazione di una società veicolo (prima la SCIP srl, ora la SGR spa) che è incaricata di occuparsi del collocamento sul mercato di alcuni immobili, direttamente o tramite dei titoli. I compiti della detta società veicolo sono, quindi, specifici. Nell’eventualità che gli immobili siano conferiti ad un fondo, la stessa società veicolo si limita a rappresentare formalmente all’esterno il fondo de quo, che ha la titolarità sostanziale dei beni, tanto che questi non entrano del tutto nel patrimonio della medesima società, ma restano separati.

La concreta gestione dei cespiti, pertanto, non spetta alla SGR spa, la quale, al massimo, si occupa della gestione, all’esterno, del fondo nel suo complesso, ma non delle sue singole componenti, così come la SCIP srl procedeva alla cartolarizzazione, ma non seguiva i singoli immobili.

Per l’esattezza, nell’operazione SCIP 1, con il D.M. 3 novembre 2001, n. 18765 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001), recante “Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all’uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell’Agenzia del demanio”, era stato stabilito, all’art. unico, comma 4, che “La gestione degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 7, sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all’ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale… Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all’operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell’allegato 4”.

Nel caso in esame, invece, per come prospettato dalla SGR spa e desumibile dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004″ vengono in rilievo, ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2-ter, degli immobili concessi in locazione all’Agenzia del demanio, che li ha assegnati, poi, ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato.

Da quanto esposto, emerge che presupposto per l’applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, in tema di individuazione dei soggetti passivi ai fini ICI, non è la semplice costituzione della società veicolo e il trasferimento dei beni a quest’ultima od al fondo ad essa collegato, ma l’individuazione dei soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d).

Nella vicenda della SCIP srl, questa individuazione è avvenuta in capo agli enti ex proprietari dei cespiti in base al D.M. 3 novembre 2001, n. 18765, art. unic0, comma 4; in quella presente, invece, come prospettato dalla SGR srl e rilevabile dai decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, essa avrebbe interessato i “soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato”, come indicati dall’Agenzia del Demanio, in base al disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2-ter, che riguarda specificamente i fondi comuni.

Pertanto, al fine di individuare il soggetto passivo di imposta ai fini ICI nelle operazioni come quelle de quibus, occorre verificare se i singoli beni oggetto dell’accertamento siano rimasti nella disponibilità dell’ente proprietario o di quello utilizzatore e con quale impiego, in modo da potere così stabilire se trovi applicazione il disposto del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, per il quale “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1”.

Il giudice del merito, quindi, avrebbe dovuto accertare se i beni fossero stati assegnati dall’Agenzia del demanio ai loro originari utilizzatori ai sensi dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, stipulando i relativi disciplinari, e se ne fosse stato mantenuto l’uso precedente, come chiarito al D. 15 dicembre 2004, allegato 1, lett. a).

Questa interpretazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lett. d), ha il pregio di essere coerente:

– con l’indirizzo giurisprudenziale in tema di operazioni SCIP 1 e con quello che ha escluso la qualifica di soggetto passivo ICI dell’Agenzia del Demanio (Cass., Sez. 5, n. 10655 del 17 aprile 2019);

– con il D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), che chiaramente distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione, rendendo palese come non basti il primo perchè si abbia automaticamente pure la seconda;

– con la parte del D.L., art. 2, comma 6, ove è scritto che “Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 “, atteso che la frase “nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1 ” non avrebbe senso compiuto se non si riferisse ‘all’occupazione dei cespiti da parte dei soggetti, pubblici, che, prima della privatizzazione, erano proprietari ed utilizzatori degli stessi e che, quindi, in ragione della loro attività istituzionale, non erano tenuti a corrispondere l’ICI;

– con la circostanza che, quando nel medesimo D.L. n. 351 del 2001, art. 2, il legislatore ha voluto riferirsi, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e, persino, 6, alle società veicolo, le ha indicate espressamente come “società”, “società costituite ai sensi del comma 1” e “società di cui al comma 1”, ma mai come “gestori” o “gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d)”;

– con il fatto che, ai sensi del D.M. Ministero dell’economia e delle finanze 15 dicembre 2004, allegato 1, lett. a), che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l’Agenzia del demanio, gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all’Agenzia del demanio e “il contratto di locazione prevede l’assegnazione da parte dell’Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell’apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all’uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia…”;

– con il D.M. 15 dicembre 2004, allegato 2, lett. a), che concerne il disciplinare di assegnazione in… degli immobili da parte dell’Agenzia del demanio, per cui gli immobili sono assegnati in uso dall’Agenzia del demanio ai soggetti che avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e

di diritto nel quale si trovavano in precedenza;

– con il D.M. economia e delle finanze 15 dicembre 2004, allegato 2, lett. e), per il quale “è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze … le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili”.

Nessun problema può derivare dall’applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, all’operazione de qua, che coinvolge fondi immobiliari, atteso il richiamo contenuto nel D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2, per il quale “Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1”.

In pratica, il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, ma i loro gestori-utilizzatori, come individuati ai sensi della normativa sopracitata.

Una volta chiarito quanto sopra, occorre affrontare un’ulteriore questione.

Infatti, l’art. 2, comma 6, citato, è disposizione chiaramente concernente l’ICI, mentre la controversia ha ad oggetto un accertamento IMU.

Pertanto, bisogna stabilire se una regola che individua il soggetto passivo, derogando, peraltro, al regime ordinario, in tema di ICI, sia applicabile in materia di IMU.

In particolare, deve considerarsi che, per l’IMU, la normativa attuale ha mantenuto il criterio di selezione dei soggetti passivi già applicato per VICI, vale a dire quello che dà rilievo, salvo specifiche eccezioni, alla titolarità di un diritto reale (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, dispone che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta,la durata del contratto”).

Non è in dubbio che la normativa IMU preveda un sistema di esenzioni dal tributo sovrapponibile a quello stabilito per l’ICI all’epoca, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, per quanto qui rileva, “Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) ….”.

Quel che si deve stabilire è se una deroga ai criteri generali di imputazione del tributo ICI possa essere applicata, sempre mantenendo il suo carattere di eccezionalità pure con riguardo alla nuova imposta, in accertamenti relativi all’IMU.

Questo Collegio ritiene di potere estendere gli effetti del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, anche all’IMU.

Infatti, secondo il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 1 “L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”.

Da ciò si evince che l’IMU si pone in ideale linea di continuità con l’ICI. Pertanto, le disposizioni che prevedevano un regime speciale in tema di ICI, come il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, devono intendersi come riferite, ormai, non più all’ICI, ma all’IMU.

D’altronde, il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, nel derogare ai criteri generali di individuazione dei soggetti passivi ICI, ha introdotto una regolamentazione generale concernente le privatizzazioni immobiliari disciplinate dal medesimo D.L. n. 351 del 2001, in base alla quale gli enti in origine titolari degli immobili dismessi mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e, qualora continuino ad avvalersene per i loro scopi istituzionali o per le altre ragioni- indicate dalla normativa, sono considerati soggetti passivi per VICI, nonostante la proprietà degli stessi sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare. Ciò perchè la società vettore è solo titolare formale del diritto reale, mentre il fondo, titolare sostanziale del diritto, è, però, un patrimonio separato privo di soggettività giuridica esterna.

Questo sistema, per la sua natura di regola generale, ben si presta ad essere applicato pure ai tributi che, come l’IMU, presentino rilevanti similitudini con l’ICI e, soprattutto, abbiano mantenuto un analogo sistema di esenzione dal tributo.

Non può trovare accoglimento la considerazione del Comune di Bari, per il quale, venendo in rilievo un’esenzione, questa non potrebbe essere oggetto di interpretazione estensiva e, quindi, concernendo l’ICI, non potrebbe essere estesa all’IMU.

Al riguardo, si rileva che, come sopra esposto, il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, non ha introdotto un’esenzione (che, per ciò che riguarda l’IMU, è contenuta, invece, nel D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8), ma semplicemente uno speciale criterio di individuazione dei soggetti passivi ICI in un settore particolare, come quello dei beni pubblici privatizzati, ove la proprietà di questi è attribuita, in senso sostanziale, ad un fondo immobiliare e, in via formale, ad una società vettore, mentre l’utilizzo concreto spetta, tramite l’intermediazione dell’Agenzia del demanio, all’amministrazione che prima se ne avvaleva e che continua a svolgervi la propria attività istituzionale.

Pertanto, non si pongono questioni di interpretazione estensiva (od analogica) di una norma generale sulle esenzioni in materia tributaria.

2. Per completezza, si ritiene di prendere posizione sulle ulteriori argomentazioni difensive esposte dalla SGR spa nel primo motivo.

Innanzitutto, non può essere accolta la tesi che la SGR spa sarebbe un ente pubblico, non avendo essa neppure indicato nell’atto di impugnazione quali sarebbero le sue caratteristiche sostanziali che dovrebbero condurre a tale qualificazione.

Inoltre, privo di pregio è il riferimento alla menzionata risoluzione del Ministero delle Finanze del 2005 ed alla risposta all’interrogazione parlamentare citata, in quanto si tratta di atti che hanno richiamato le condizioni generali dell’esenzione in esame, senza incidere, sulla effettiva ricorrenza dei requisiti imposti dalla legge per beneficiarne.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del divieto di confusione dei patrimoni di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 36, comma 6, poichè la CTR non avrebbe tenuto conto che avrebbero dovuto essere emessi distin avvisi di accertamento relativi al debito IMU concernente ben conferiti al fondo FIP ed al debito IMU relativo ad immobili riferibili al fondo Obelisco.

La doglianza, stante l’accoglimento del primo motivo, non va esaminata.

4. Il ricorso è, quindi, accolto limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo.

La decisione è cassata con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche sulle spese di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto:

ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, sono soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2-ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il I motivo, nei termini di cui in motivazione, assorbito il II, e cassa con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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