Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 4990 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

M.S. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Salvatore Leotta (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.N. (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 4176/2015 del Giudice di Pace di

Palermo, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.N. ha agito in giudizio nei confronti di M.S. per ottenere il rimborso di una somma a suo dire pagata ad un professionista nell’interesse di quest’ultima.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Palermo.

Ricorre M.S., sulla base di sette motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

2. E’ pregiudiziale all’esame del merito del ricorso il rilievo dell’inammissibilità dello stesso, per essere stato proposto avverso una sentenza del giudice di pace pronunziata ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, (cd. giudizio di equità necessario), come tale impugnabile esclusivamente con l’appello a critica limitata previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

La disposizione richiamata da ultimo, secondo la quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, va infatti interpretata nel senso che le sentenze del giudice di pace pronunziate nel giudizio cd. di equità necessario possono essere impugnate esclusivamente con l’appello, proponibile nei limiti prescritti, restando invece implicitamente – ma inequivocabilmente – esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione diretto, per motivi diversi da quelli consentiti per l’appello (in tal senso, si vedano: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13019 del 04/06/2007, Rv. 597292: “dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, se si esclude la revocazione per motivi ordinari; tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio “esclusivamente” che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio, peraltro per il solo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, anche in forza della lettura dell’art. 360 c.p.c., nuovo testo, là dove nel comma 1, prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; poichè la sentenza equitativa del giudice di pace non è nè una sentenza pronunciata in grado di appello nè una sentenza pronunciata in unico grado – atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado – appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339 c.p.c., comma 3 e particolarmente per quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; nè, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360 c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost., – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato; invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione, com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi dell’art. 339 c.p.c., la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso”; conf.: Sez 3, 24/04/2008, Rv. 602792; Sez. 3^, 24/04/2008, Rv. 602831; Sez. 6^ 14/03/2012, Rv. 621310; Sez. 6^, 13/03/2013, Rv. 625471).Ordinanza n. 10775 del Ordinanza n. 10774 del 3, Ordinanza n. 4036 del 3, Ordinanza n. 6410 del 13/03/2013, Rv. 625471).

L’evidente inammissibilità del ricorso per cassazione esime dall’esame dei singoli motivi di esso.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in relazione alla spese del giudizio di cassazione non avendo la resistente svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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