Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4138
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23115-2017 proposto da:
STUDIO L., LA. E ASSOCIATI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OVIDIO, 20, presso lo studio L., LA. e ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA MAROTTA;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1069/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Lo Studio L., La. e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate e Riscossione spa, già Equitalia Servizi di Riscossione spa ed Equitalia Sud spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l’intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, affermando la piena validità della notifica della cartella ad essa propedeutica, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso, in mani del portiere e senza l’invio della seconda raccomandata.
L’Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.
Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata.
La ricorrente ha depositato memoria.
In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l’estinzione dello stesso, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell’istanza di trattazione, peraltro afferenti a diverso giudizio relativo a vicende successive all’emissione dell’atto impugnato nel presente.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022