Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4138 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23115-2017 proposto da:

STUDIO L., LA. E ASSOCIATI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO, 20, presso lo studio L., LA. e ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Lo Studio L., La. e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate e Riscossione spa, già Equitalia Servizi di Riscossione spa ed Equitalia Sud spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l’intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, affermando la piena validità della notifica della cartella ad essa propedeutica, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso, in mani del portiere e senza l’invio della seconda raccomandata.

L’Agenzia delle entrate Riscossione si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Il procedimento, in virtù della richiesta formulata dalla ricorrente è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n. 14311/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

La ricorrente ha depositato memoria.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020, va pertanto dichiarata l’estinzione dello stesso, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, non potendo avere rilievo in questa sede gli elementi dedotti in memoria a giustificazione della mancata presentazione nei termini suindicati dell’istanza di trattazione, peraltro afferenti a diverso giudizio relativo a vicende successive all’emissione dell’atto impugnato nel presente.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA