Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4137 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CUNEO, in persona del Prefetto

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2005 del GIUDICE DI PACE di CUNEO, del

19/5/05 depositata il 06/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS PIERFELICE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Cuneo con sentenza del 6 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da M.P. avverso l’ordinanza ingiunzione emanata dal Prefetto di Cuneo il 29 dicembre 2004, relativa a verbale di contestazione elevato dai carabinieri della locale Compagnia e annullava entrambi i provvedimenti impugnati. Affermava che l’ordinanza aveva irrogato all’opponente la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, accertata con il verbale dei Carabinieri. Rilevava che il verbale era viziato L. n. 241 del 1990, ex art. 3 per mancata indicazione dell’autorita’ giudiziaria competente a conoscere del ricorso in opposizione contro gli atti del procedimento sanzionatorio. L’Ufficio territoriale del Governo di Cuneo ha proposto ricorso per Cassazione, notificato l’8 novembre 2006, esponendo quattro motivi di doglianza. M. e’ rimasto intimato.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perche’ manifestamente fondato.

L’amministrazione lamenta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 689 del 1981, art. 22 e dell’art. 205 C.d.S. e vizio di motivazione. Rileva che la ordinanza opposta conteneva l’indicazione della possibilita’ di impugnazione davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione, sicche’ non sussisteva la nullita’ denunciata, peraltro astrattamente configurabile quale mera irregolarita’. Quanto al verbale di accertamento, il ricorso censura (secondo motivo: violazione L. n. 689 del 1981, artt. 13, 14, 22 e 23 e art. 205 C.d.S.) la mancanza di legittimazione del Prefetto a stare in giudizio, trattandosi di verbale compilato dai Carabinieri, che avrebbe dovuto essere impugnato contro il Ministero della Difesa.

Denuncia (terzo e quarto motivo: violazione art. 186 C.d.S. e relativo vizio di motivazione) l’incompetenza del giudice di pace a conoscere del verbale impugnato, atteso che non era in questione “una semplice violazione amministrativa, bensi’ una fattispecie di reato”, su cui avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice penale.

Primo e terzo motivo colgono nel segno. Va in primo luogo affermato che l’impugnazione del verbale era inammissibile giacche’ l’art. 186 prevede un reato contravvenzionale, cosicche’ la materia resta esclusa dal campo di applicazione della normativa in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Il verbale di contestazione non poteva quindi essere oggetto del giudizio deciso con l’annullamento di detto atto da parte del giudice di pace. Questi ha errato anche nel valutare l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, cioe’ al provvedimento di sospensione della patente adottato ex art 223 C.d.S. in conseguenza della contestazione di una ipotesi di reato. La mancata indicazione nel provvedimento del giudice di pace competente sull’eventuale opposizione, ove anche fosse stata completa, circostanza contestata dall’amministrazione, che riconosce solo la mancata esplicitazione di quale fosse la sede del giudice di pace competente, non avrebbe potuto portare all’annullamento dell’atto.

L’omissione integra infatti non gia’ la nullita’ bensi’ una mera irregolarita’ del provvedimento, che puo’ dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’Autorita’ a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi. (Cass. 12895/06; 11405/06; 12733/07). Nel caso di specie vi e’ stato peraltro tempestivo deposito dell’atto di opposizione, a conferma dell’assenza di ogni lesione delle facolta’ difensive del trasgressore.

Resta assorbita ogni altra doglianza, relativa al contraddittorio sull’opposizione a verbale, essendo questa da dichiarare inammissibile con pronuncia di merito.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

La sentenza impugnata va cassata con la liquidazione delle spese di questo giudizio. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione quanto al provvedimento di sospensione della patente, e alla declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione a verbale. Non sono infatti necessari altri accertamenti di fatto, ne’ risultano altri motivi di opposizione all’ordinanza di sospensione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione quanto al verbale; la respinge quanto al provvedimento di sospensione della patente. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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