Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4137 del 21/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4137 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G 102712017 proposto da:
SOGIP S.R.L., in persona del legale rappresentante, Amm. Unico
Geom. Mariano Canzolino. elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI CAPRETTARI n. 70, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO LUCA SCORDINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato WALTER MAURIELLO;
– ricorrente contro
ANDREA FUSTINONI IL FIGLI S.P.A., in persona del legale
rappresentante Vittorio Fustinoni,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR,
rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRO PELLEGRINO;
Data pubblicazione: 21/02/2018
- resistente per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di BERGAMO, n. rg. 9056/2015 del 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
ALESSANDRO SCARANO.
Ric. 2017 n. 10271 sez. M3 – ud. 29-11-2017
-2-
partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
Rg. 10271/2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Sogip s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di
competenza ex art. 42 c.p.c. nei confronti della società Andrea
Fustinoni e figli s.p.a. avverso l’ordinanza Trib. Bergamo 14/3/2017 di
Collegio Arbitrale di cui alla clausola I) di ciascuno dei quindici
contratti di nolo a freddo stipulati tra le parti.
La società Andrea Fustinoni e figli s.p.a. ha presentato memoria
ex art. 47, 5 0 co., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che la ricorrente ha depositato
in Cancelleria una dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritto dal
difensore ( anche ) a ciò abilitato giusta procura in calce al ricorso.
Il regolamento va pertanto dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese del regolamento sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le
spese di regolamento.
Roma, 29/11/2017
Il Presidente
L.
accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza in favore del