Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4137 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21268-2017 proposto da:

KV SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GERMANO MARGIOTTA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 455/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 19/7/2017, il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, proposta da KV srl, per ottenere l’ammissione del credito chirografario di complessivi Euro 511.168,65, di cui Euro 124.428,65 per forniture ed Euro 368.740,00 per risarcimento danni da inadempienze al contratto d’appalto del 14/7/2010.

Il Tribunale ha rilevato che il credito per le forniture era basato su decreto ingiuntivo inopponibile al Fallimento, in quanto il giudizio ex art. 645 c.p.c., era stato promosso dalla società in bonis, ed interrotto per l’intervenuto fallimento, nè poteva considerarsi prova adeguata a riguardo il verbale del 25/10/2010; che, quanto al credito risarcitorio, basato sul preteso inadempimento dell’Ati appaltatrice, di cui la società fallita era mandataria, lo stesso non era stato accertato in contraddittorio con la Curatela, dato che l’accertamento tecnico preventivo, che comunque non costituisce mezzo di prova, era stato espletato nei confronti della società in bonis e nessuna istanza istruttoria era stata formulata dalla società opponente col ricorso ex art. 99 L. Fall., al fine di consentire il riscontro sul preteso inadempimento contrattuale e sull’ammontare dei danni, e la carente allegazione non consentiva, d’ altra parte, l’autonoma ed oggettiva valutazione dell’an e del quantum del credito in oggetto.

Ricorre avverso detta pronuncia KV srl in liquidazione, sulla base di un unico mezzo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, la ricorrente denuncia ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione e completa assenza di motivazione da parte del Giudice circondariale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla sentenza n. 10982/2015 resa dal Tribunale di Milano con riferimento alla vertenza rubricata al R.G. 60236/2011 depositata da parte ricorrente nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado.”

Sostiene che il Tribunale ha omesso di prendere contezza della sentenza del Tribunale di Milano depositata il 1/10/2015, successiva all’opposizione allo stato passivo (iscrizione a ruolo del 16/7/2014) e depositata nel fascicolo telematico il 15/3/2016(prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni dell’11/7/2017, fissata all’udienza del 20/5/2015), che ha accertato il diritto di KV srl di percepire da Elea srl, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 361.563,86, oltre iva.

Il motivo è inammissibile.

Come affermato nella pronuncia Sez U. 8053/2014, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Le pronunce 13625/2019 e 18506/2006 hanno affermato che, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione(e nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto).

Ciò posto, è di chiara evidenza come non possa farsi valere il vizio di motivazione sotto il profilo del mancato esame della sentenza di primo grado medio tempore intervenuta nel giudizio di merito, e ciò per l’assorbente rilievo che la pronuncia giudiziale non costituisce un mero “documento” significativo di un fatto storico o ancor meno, un “fatto storico” in sè.

Ed il mancato esame della pronuncia, ove accompagnata dalla necessaria attività deduttiva (di cui non v’è traccia nell’odierno ricorso), avrebbe potuto integrare il vizio processuale, quale vizio di attività del giudice del merito, ma giammai vizio di motivazione, nè sarebbe possibile la riqualificazione del vizio dedotto, stante l’univoca formulazione del motivo in termini di vizio motivazionale.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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