Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4137 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2042-2016 R.G., proposto da:

M.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Piero Eugenio Vighetti

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

IFIR PIEMONTE I.V.G. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE S.R.L. (P.I.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5356/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. TATANGELO AUGUSTO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1. M.M. ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5256/2015, pubblicata in data 23 luglio 2015, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso un atto di precetto di rilascio intimatogli da I.F.I.R. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva la società intimata-.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “mancata applicazione delle norme sulla competenza ex art. 45 con falsa applicazione di norma di diritto art. 615 c.p.c., comma 2”.

Con il secondo, deduce “mancata comunicazione all’esecutato della nomina a custode dell’IFIR in sostituzione del debitore e dell’evidente mancata nomina a custode dell’IFIR all’udienza del 18 aprile 2012”.

Il ricorso è inammissibile.

L’opposizione proposta dal M. risulta qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Sebbene lo stesso tribunale osservi che alcune delle contestazioni avanzate avrebbero dovuto essere in realtà proposte ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ritiene poi in concreto decisiva, ai fini della qualificazione della domanda proposta, la scelta espressamente operata dall’opponente di avvalersi del disposto di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, tanto da rigettarla anche in virtù di tale considerazione, dichiarando di conseguenza sussistente “il diritto dell’I.V.G. di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del Sig. M.M.”, e la decisione non risulta censurata sotto questo profilo.

Il ricorrente, d’altra parte, non solo non contesta in alcun modo la qualificazione operata dal giudice di primo grado, ma egli stesso definisce ripetutamente la propria azione giudiziale come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Il ricorso contiene inoltre una esposizione dei fatti di causa estremamente confusa, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6, che non consente di comprendere con chiarezza l’effettivo oggetto delle domande avanzate, e tanto meno di procedere ad una qualificazione di esse diversa da quella operata dalla sentenza di primo grado (comunque rilevante anche in base al cd. principio dell’apparenza).

Il ricorso per cassazione è dunque inammissibile, sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 6, sia perchè le sentenze emesse nei giudizi (promossi, come nella specie, dopo il 2009) di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sono appellabili e non possono essere impugnate con il ricorso straordinario per cassazione.

Ciò esime la Corte dal dover rilevare che, in ogni caso, gli stessi motivi del ricorso risultano inammissibili, per evidente difetto di specificità, in quanto non attingono le effettive ragioni della decisione impugnata, limitandosi a porre questioni (in relazione all’assegnazione del procedimento ad una determinata sezione del Tribunale di Torino e alla esatta data di nomina della società opposta quale custode giudiziario dell’immobile oggetto del rilascio intimato) che non rientrano nel thema decidendum preso in esame dalla sentenza impugnata.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese del giudizio, non avendo la società intimata svolto alcuna attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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