Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4136 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 22/02/2010), n.4136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.E., D.D.G., D.L.R., S.

V., rappresentati e difesi dall’Avv. FARAON Luciano per

procura speciale in calce al ricorso, e nel suo studio in Roma, viale

Libia n. 174, elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CONEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Treviso depositata il 2 luglio

2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso in senso conforme

alla relazione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza in data 2 luglio 2008, il Tribunale di Treviso, adito da D.D.E., D.D.G., D.L.R., S.V. in sede di reclamo avverso l’ordinanza della Sezione distaccata di Conegliano del medesimo Tribunale, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO a conoscere dell’azione possessoria da essi proposta nei confronti della PA, ha rigettato il reclamo;

che il Tribunale ha osservato che i beni oggetto dell’azione possessoria erano stati interessati da due procedure espropriative volte alla realizzazione dei lavori di costruzione del palazzetto dello sport in località (OMISSIS);

che la prima si era conclusa con il completamento delle opere, e rispetto a queste i fondi degli attori, destinati alla realizzazione dei parcheggi della struttura sportiva, in quanto legati da vincolo pertinenziale a quest’ultima, dovevano ritenersi ormai acquisiti al patrimonio del Comune, come riconosciuto implicitamente dagli stessi reclamanti, che avevano proposto svariate istanze di retrocessione, mentre doveva ritenersi irrilevante la circostanza che i beni stessi fossero riamasti nella disponibilità materiale dei reclamanti in quanto il protrarsi del godimento del fondo da parte dei privati doveva ascriversi a mera tolleranza della P.A., non dando comunque luogo ad un possesso tutelabile avanti all’AGO;

che, quanto alla seconda procedura, il decreto di esproprio era stato emesso il 23 maggio 2007 e ad esso aveva fatto seguito l’immissione nel possesso da parte della P.A. mediante la redazione dello stato di consistenza e del pedissequo verbale di immissione in possesso, sicchè, essendo l’attività dell’ente pubblico sorretta da formale provvedimento amministrativo, appariva indubbia la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla relativa controversia possessoria;

che per la cassazione di questo provvedimento hanno proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., D.D.E., D.D. G., D.L.R., S.V. sulla base di quattro motivi;

che, con il primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, artt. 33 e 34, nonchè dell’art. 103 Cost., comma 1 in merito alla ripartizione della Giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo.

Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 ed in specie sulla possibilità di disapplicazione dei Provvedimenti Amministrativi da parte del Giudice Ordinario”;

che i ricorrenti sostengono che, non essendo stati completati i lavori prima del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, l’impossessamento avvenuto nel 2007 era avvenuto illegittimamente per l’intervenuta carenza di potere in capo alla P.A., con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 cod. civ., lamentando in particolare che il giudice abbia compiuto valutazioni di tipo petitorio nel procedimento possessorio e ribadendo la sussistenza di un proprio possesso tutelabile;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano erronea e falsa applicazione dell’art. 90 cod. proc. civ., in relazione alla ingiusta e illegittima condanna alle spese emessa nei loro confronti dal giudice di prime cure, nonchè erronea e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla impossibilità per il giudice dell’impugnazione di integrare quanto disposto dal giudice di prime cure; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di extrapetizione;

che, con il quarto motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc, civ., e si dolgono della mancata compensazione delle spese del grado di giudizio dinnanzi al Collegio;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 9 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, dovendo lo stesso essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.

Al riguardo va considerato che il ricorso straordinario v per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: i provvedimenti di natura cautelare o possessoria hanno sempre carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, e come tali sono inidonei a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (SU. 27187/2007; Cass. 15579/2006; S.U. 12454/2004).

La pronuncia emessa in sede di reclamo ha deciso la fase cautelare, potendo la definitiva determinazione delle posizioni soggettive avvenire in sede di decisione del merito possessorio, la cui prosecuzione, ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., u.c., è disposta dal giudice a seguito di istanza della parte interessata (per effetto del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e bis conv. nella L. n. 80 del 2005, in vigore dal primo marzo 2006, v.

D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater, conv. con L. n. 51 del 2006):

d’altra parte, va considerato che la statuizione sulle spese del procedimento ex art. 669 septies cod. proc. civ., è opponibile ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg., nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza, secondo l’espressa previsione del ricordato art. 669 septies c.p.c. (Cass. 6892/2005; 11709/2003, 2505/2002), mentre il provvedimento reso sull’istanza cautelare non è suscettibile di passare in cosa giudicata, neppure quando abbia risolto una questione attinente alla giurisdizione (S.U. 16603/2005;

2053/2006)”;

che il relatore designato ha quindi formulato una proposta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che la riportata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale (che nulla ha osservato);

che i ricorrenti hanno depositato memoria, contestando la proposta del consigliere delegato e insistendo per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dai ricorrenti non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè la conclusione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., avverso i provvedimenti emessi all’esito della fase cautelare del procedimento possessorio;

che simile conclusione è già stata affermata da questa Corte nella recente ordinanza n. 13149 del 2009, nella quale si è rilevato che l’ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., avverso provvedimento (negativo) emesso nella prima fase del procedimento possessorio non è assoggettatale a ricorso per cassazione, essendo consentita la sua modifica all’esito dell’eventuale prosecuzione, su richiesta della parte interessata, del giudizio sul c.d. merito possessorio, ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile anche nel presente giudizio ratione temporis;

che, deve qui soggiungersi, la valutazione della definitività del provvedimento emesso all’esito della fase cautelare del giudizio possessorio va valutata non già con riferimento alla circostanza che la parte interessata abbia o meno chiesto al giudice del merito possessorio la prosecuzione del giudizio, ma in relazione alla previsione astratta della possibilità di prosecuzione del giudizio possessorio, che vale di per sè, e a prescindere dal concreto comportamento delle parti, a rendere il provvedimento adottato in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., non definitivo e quindi insuscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

che, peraltro, sussiste una ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, consistente in ciò che tutti i motivi di ricorso, con i quali viene dedotta la violazione di norme di diritto, non si concludono con la formulazione di uno specifico quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che, al riguardo, va considerato che nella fattispecie non viene in applicazione l’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, nel testo di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – a norma del quale ove la Corte ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata di ufficio, deve riservarsi la decisione, dando termine alle parti per note – in quanto detta norma non attiene alle questioni relative alla formulazione dei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., le quali fanno parte naturaliter del thema decidendum (in tal senso, v. Cass., n. 15949 del 2007);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA