Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4136 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4136 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 27960-2016 proposto da:
PANGRAZI PAOLO, Attivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABIO VENTURINI;

– ricorrente contro
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato NLAURIZIO
PRIORESCHI, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO
BRUNO, SILVIA TORTORELLA;

– controricorrente avvero la sentenza n. 1665/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 28/04/2016;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 27960 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

27960/2016

La Corte

rilevato che Paolo Pangrazi conveniva davanti al Tribunale di Milano Carige Assicurazioni S.p.A.
– attualmente Amisssima Assicurazioni S.p.A. – esponendo di essere incorso il 15 gennaio 2010
in un infortunio e di avere pertanto incaricato l’avvocato Walter Rossi a chiedere alla
compagnia assicuratrice – con la quale aveva stipulato il 16 dicembre 2009 una polizza
infortuni per cui gli sarebbe spettato un importo di C 70.000 per invalidità permanente e di C

avrebbe tuttavia ecceduto il proprio mandato dichiarando per conto del Pangrazi di accettare a
totale definizione del sinistro l’importo di C 3500; affermando di aver questa ritenuta un’offerta
insoddisfacente e di avere inteso di non far proprio il contenuto della transazione stipulata
dall’avvocato Rossi, il Pangrazi aveva quindi nominato un nuovo legale e appunto convenuto la
compagnia perché fosse condannata all’indennizzo, compagnia che si costituiva, resistendo e in
via preliminare eccependo l’intervenuta transazione;
rilevato che con sentenza del 22 gennaio 2015 il Tribunale, “accertato il perfezionarsi di un
accordo transattivo, tra le parti, prima del giudizio” come addotto dalla convenuta, dichiarava
inammissibile la domanda, condannando l’attore a rifondere a controparte le spese di lite e
altresì a risarcirle “i danni” ex articolo 96, ultimo comma, c.p.c. equitativamente liquidati nella
somma di C 2300; e a tale decisione perveniva osservando che non era stato contestato che
all’avvocato Rossi fosse stato conferito il mandato alla trattazione del sinistro prima della
controversia né che questi avesse i poteri per definirla, che il legale aveva quindi accettato “a
totale definizione del sinistro” la somma offerta dalla compagnia assicuratrice e che la sua
dichiarazione aveva valore giuridico poiché, “quand’anche si volesse ritenere che il precedente
legale dell’attore non fosse stato autorizzato a transigere la pretesa,… l’avvenuto incasso, da
parte del Pangrazi, dell’assegno.., trasmesso pochi giorni dopo la risposta dell’avv. Walter Rossi
al liquidatore della compagnia costituisce in ogni caso idonea ratifica per facta concludentia
dell’accordo transattivo”, non avendo d’altronde giammai manifestato il Pangrazi la volontà di

4400 per quaranta giorni di “immobilizzazione” – l’indennizzo che gli spettava; l’avvocato

trattenere la somma quale mero acconto di un maggior danno;
rilevato che il Pangrazi proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di
Milano rigettava con sentenza del 28 aprile 2016 pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c.;
rilevato che la corte territoriale ha fronteggiato tre motivi dì gravame, di cui in questa sede
sono rilevanti il primo – relativo alla negata inammissibilità della domanda per conclusa
transazione – e il secondo – attinente alla contestata condanna ai sensi dell’articolo 96, ultimo
comma, c.p.c. -;
rilevato che il primo motivo lamentava violazione degli articoli 1398-1399 c.c. per avere
ritenuto il primo giudice che fosse stata perfezionata la transazione ante causam, sostenend

C…?

invece che non vi sarebbe agli atti alcuna quietanza, né alcuna sottoscrizione da parte del
ricorrente di un documento con cui si sarebbe limitato al mero incasso dell’assegno; il suo
comportamento non sarebbe stato incompatibile con l’accettazione solo a titolo di acconto, in
quanto un accertamento di ratifica deve essere inequivoco; e, nel caso in esame, l’atto
introduttivo del giudizio era stato immediatamente notificato nel mese successivo all’incasso
dell’assegno;
rilevato che in ordine al suddetto motivo la corte territoriale ha condiviso la posizione del

interpretarsi come accettazione dell’accordo definito dal suo legale che, come sottolineato dal
Giudice di primo grado, non è contestato che avesse mandato a trattare il sinistro”; del tutto
comprensibile sarebbe quindi l’affidamento dell’appellata nel senso che “tale mandato si
estendesse anche alla conclusione della transazione”, non rilevando peraltro i rapporti interni
tra mandante e mandatario, bensì “il comportamento del mandante che, dando esecuzione
all’accordo concluso dal proprio mandatario (mediante l’incasso dell’assegno) ne ha ratificato
l’operato, accettando la transazione da questo conclusa”; e sarebbe stato onere
dell’appellante, d’altronde, dimostrare di aver chiarito la sua volontà di accettare l’importo solo
titolo di acconto, prova da lui non fornita, essendo “irrilevante” l’instaurazione del giudizio a
distanza di circa un mese dall’assegno incassato, circostanza che “potrebbe ben interpretarsi in
senso più malevole di quello indicato dall’appellante soprattutto qualora si consideri la
singolare reticenza di costui nel riferire l’avvenuta (a suo dire) parziale liquidazione
dell’indennizzo” (nell’atto di citazione non aveva menzionato di avere già ricevuto dalla
compagnia assicuratrice la somma di C 3500);
rilevato che il secondo motivo d’appello censurava l’applicazione dell’articolo 96, ultimo
comma, c.p.c., con condanna “comminata ex officio”, e anche sotto questo profilo il giudice
d’appello ha aderito alla decisione del giudice di prime cure;
rilevato che quest’ultimo, in particolare, aveva ritenuto di dover applicare la norma “sia perché
l’attore ha dato corso ad un’azione giudiziale nonostante le sue pretese fossero già state
definite in epoca precedente giudizio, e non ha neppure riferito, nell’atto introduttivo, di avere
ricevuto il pagamento della somma di C 3500,00”, sia perché, in sede di stipula della polizza,
aveva sottaciuto “di essere titolare di altre tre polizze infortuni stipulate con differenti
compagnie assicurative per il medesimo rischio”; e “il fatto che l’esistenza di altre polizze
infortuni sia stata sottaciuta dal Pangrazi anche in sede processuale” ha costituito, secondo il
primo giudice, un “significativo comportamento di malafede”;
rilevato che la corte territoriale alla conseguente doglianza dell’appellante ha opposto che la
condanna ex articolo 96, ultimo comma, c.p.c. presuppone l’accertamento della malafede o
della colpa grave della parte soccombente, presupposti che sussistono “quando la parte abbia
agito, o resistito, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovveror.

giudice di prime cure, osservando che l’incasso da parte dell’appellante “non può che

senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della
propria posizione”: nel caso in esame la soccombenza del Pangrazi in primo grado è stata
piena, e il comportamento dell’appellante di agire in giudizio per il pagamento dell’indennizzo
dopo avere già transatto per definire il sinistro e tentando “di celare tale circostanza,
omettendo l’informazione in merito all’avvenuto versamento, da parte della Compagnia,
dell’importo di C 3500,00”, sarebbe da “qualificarsi di malafede”, o se non altro di colpa grave,
per non avere l’appellante “adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza della propria
posizione”, in particolare non informandosi adeguatamente “dal suo mandatario circa le ragioni

rilevato che avverso la sentenza della Corte d’appello d-Pangrazi ha proposto ricorso, articolato
su due motivi, da cui si difende la compagnia assicuratrice;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e
falsa applicazione degli articoli 1398, 1399 e 2697 c.c., “loro interpretazione e comunque
mancata applicazione” dei “principi fondamentali di diritto”: l’incasso della somma pattuita non
potrebbe valere come una tacita ratifica, non essendo incompatibile con la volontà di accettarla
solo quale acconto; sarebbe pertanto necessaria una specifica prova che vi sia stato un
comportamento idoneo a integrare la ratifica tacita; e si richiamano S.U. 3 giugno 2015 n.
11377, per cui, se il rappresentato nega di aver rilasciato procura, il terzo che contattò con il
rappresentante ha l’onere di provare l’esistenza e i limiti della procura; il ricorrente comunque,
subito dopo il ricevimento dell’assegno, aveva nominato un nuovo legale per agire
giudizialmente;
rilevato che questo motivo in realtà si impernia su una valutazione alternativa
dell’accertamento fattuale espletato dal giudice d’appello sulla base di vari elementi, compreso
il dato che l’attuale ricorrente aveva conferito il mandato per trattare con la compagnia in
relazione all’infortunio all’avvocato Walter Rossi, attraverso •H quale egli stipulò quindi la
transazione, poi comunque anche ratificata – sempre nell’ottica dell’accertamento fattuale
espletato dal giudice d’appello – incassando l’assegno;
rilevato che, d’altronde, non è configurabile, come lascia intendere il ricorrente, che l’incasso
dell’assegno frutto della transazione sia stato un atto equivoco, non idoneo pertanto a
ratificare la transazione stessa: invero, una siffatta equivocità potrebbe derivare dalla presenza
di ulteriori specifici elementi contemporanei o antecedenti all’incasso, come una formale
comunicazione al soggetto da cui si riceve l’assegno nel senso che l’importo di questo non
venga considerato adeguato per soddisfare il proprio interesse posto in discussione; non è
invece ragionevole ritenere che una mera proposizione di azione giudiziale a distanza di un
mese dopo l’incasso dell’assegno possa valere come una sorta di “revoca” della volontà
transattiva così manifestata, ovvero uno jus poenitendi che l’istituto della ratifica non include,
stabilizzando invece la manifestazione della volontà che giunge ad esternare in Modo pieno

giustificatrici dell’assegno rimesso dalla Compagnia e che si è affrettato ad incassare”;

completo; non a caso, infatti, nell’ambito del costante riconoscimento dell’efficacia
esclusivamente retroattiva – ovvero rivolta al passato – dell’atto o del comportamento
ratificanti (cfr. p. es . Cass. sez. 1, 8 febbraio 2016 n. 2403, Cass. sez. 2, 28 dicembre 2009 n.
27399, e, meno recentemente, Cass. sez. 2, 9 giugno 1987 n. 5040), la giurisprudenza di
questa Suprema Corte ha precisato che nel caso di atto ultra vires o comunque effettuato da
un falsus procurator il negozio non è da ritenere invalido, bensì

in itinere, giungendo a

perfezionarsi appunto tramite l’effetto retroattivo dell’atto rispetto al quale quello posto in
essere dal soggetto privo dei poteri, a ben guardare, viene comunque a costituire nella

potendosi disconoscere il favor della legge verso un consolidamento negoziale che sarà
conseguito 4\completato attraverso la ratifica, tendenza indubbiamente di specifica tutela nei
confronti di chi costituisce la controparte del ratificante nel negozio, per così dire, “in corso
d’opera”;
rilevato, d’altronde e ad abundantiam per quanto si viene ad evidenziare, che – e si ritorna così
sul piano, in questa sede inammissibile, della conformazione fattuale – i giudici di merito hanno
impropriamente fatto riferimento alla ratifica da parte del Pangrazi, dal momento che hanno
invece entrambi riconosciuto come dimostrato il conferimento di idoneo mandato all’avvocato
Walter Rossi, includente quindi il potere di stipulare la transazione con la compagnia
assicuratrice, ponendo invece la ratifica come una “via d’uscita” subordinata per l’ipotesi in cui
tale mandato autorizzativo a transigere si fosse probatoriamente ritenuto non conferito (il
giudice di prime cure, come riporta lo stesso giudice d’appello e già sopra si è richiamato,
aveva infatti reputato non contestato il conferimento del mandato, aggiungendo come
argomento implicitamente ad abundantiam che solo “quand’anche si volesse ritenere” che il
legale non fosse stato autorizzato a transigere l’incasso sarebbe “idonea ratifica

per facta

concludentia dell’accordo transattivo”; e a sua volta la corte territoriale afferma “che non è
contestato che l’avv. Rossi avesse mandato a trattare-il -sinistro”, Osservando peraltro che “il
comportamento del mandante…, dando esecuzione all’accordo concluso dal proprio mandatario
(mediante l’incasso dell’assegno) ne ha ratificato l’operato”);
ritenuto pertanto che il motivo non risulta fondato;
rilevato che il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione
e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c e della sua interpretazione, nonché comunque
mancata applicazione dei “principi fondamentali di diritto”: il giudice di prime cure aveva
condannato l’attuale ricorrente ex articolo 96, terzo comma, c.p.c. per non essersi avvalso
dell’ordinaria diligenza allo scopo di conoscere l’infondatezza della sua pretesa, ma in tal modo
sarebbe stato violato il diritto costituzionale di agire in giudizio, e d’altronde l’articolo 96 c.p.c.
presuppone la sussistenza di malafede o colpa grave, mentre nel caso in esame dei giudici di
merito non si sarebbero avvalsi per respingere la domanda attorea di un consolidat -)

I

,—-2

sequenza di questa fattispecie progressiva un atto giuridicamente prodromico, così non

orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui l’articolo 96 sarebbe poi stato applicato
in modo erroneo, violando appunto il principio generale dell’articolo 24 Cost. mediante “una
condanna ulteriore rispetto alla rifusione delle spese di lite e punitiva nei confronti di un
soggetto che altro non ha fatto che azionare un proprio diritto”, essendo peraltro incompatibile
con i principi costituzionali e con l’ordine pubblico il principio stesso di danno punitivo che
sarebbe stato in effetti applicato, onde, qualora si dovesse “ritenere la ‘questione non
estamente infondata”, si è chiesto a questa Suprema Corte di sollevare questione di

rilevato che il motivo è infondato, dal momento che non si tratta, evidentemente, di una
violazione del diritto all’azione sancito dall’articolo 24 Cost., bensì dell’applicazione di una
norma che il legislatore ha introdotto nel 2009 come presidio dell’abuso dei diritti processuali,
abuso che per sua natura aggrava il sistema impedendo pertanto quella ragionevole sua
celerità che esige l’articolo 111, secondo comma, c.p.c., essendo il processo uno strumento
collettivo che non può essere utilizzato, quindi, con modalità abusive che contrastano l’obbligo
di solidarietà imposto dall’articolo 2 Cost., ovvero aggravandolo con cause in cui il diritto
processuale viene abusato ma la cui presenza inevitabilmente rallenta gli ulteriori processi
compresenti in quel momento nel c.d. servizio giustizia (cfr. p. es . Cass. sez. 3, 29 settembre
2016 n. 19285); e la natura intrinsecamente non difforme dal danno punitivo propria della
sanzione che, nel terzo comma dell’articolo 96 c.p.c., il legislatore ha posto appunto come
presidio del corretto funzionamento del sistema processuale è stato espressamente
riconosciuta anche nel recente intervento nomofilattico attinente in genere al danno punitivo e
alla sua compatibilità con l’ordinamento giuridico nazionale di S.U. 5 luglio 2017 n.16601;
rilevato che, pertanto, la prospettazione di una incostituzionalità è del tutto priva di
consistenza; e, per quanto concerne i presupposti dell’applicazione, non si può non osservare
che la malafede o quanto meno la colpa grave possono sussistere anche quando l’azione
esercitata non è risolvibile a mezzo di un orientamento già formatosi nella giurisprudenza di
legittimità, giacché possono emergere pure da caratteristiche della condotta processuale della
parte che nulla hanno a che fare con il profilo in jure, come è avvenuto nel caso di specie, in
cui la malafede è stata individuata precipuamente nell’aver omesso l’attuale ricorrente, quando
ha agito, di dare atto – oltre che della presenza di ulteriori polizze – dell’avvenuto versamento,
ad opera di controparte, dell’importo di C 3500, pretermettendo pertanto una corretta
ricostruzione della vicenda proprio a proposito di quel che ne ha costituito poi il punto
dirimente;
rilevato che, d’altronde, la valutazione della sussistenza o meno dell’elemento psicologico
richiesto dall’articolo 96 c.p.c. è accertamento di fatto, riservato quindi al giudice di merito
(cfr. Cass. sez. 3, 29 settembre 2016 n. 19298 e Cass. sez. 2, 12 gennaio 2010 n. 327);
’14

ritenuto in conclusione infondato pure il secondo motivo del ricorso;

legittimità costituzionale;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere tljettato, con conseguente condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese
processuali, liquidate in complessivi C 8000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese
generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Presidente

P.Q.M.

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