Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4136 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20396-2017 proposto da:

D.I.G., nella qualità di titolare della DITTA INDIVIDUALE

D.I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7,

presso lo studio dell’avvocato LORETTA INNAMORATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) A RL IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5111/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 26/7/2017, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Velletri, dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) in liquidazione, ed ha rimesso gli atti al Tribunale, ex art. 354 c.p.c., condannando i reclamati Fallimento (OMISSIS) in liquidazione e D.I.G. (creditore della (OMISSIS)) in solido alle spese del grado, liquidate in Euro 5000,00,oltre spese vive ed accessori di legge; la Corte del merito ha rilevato che a seguito della pronuncia del Tribunale di Velletri del 27/6/2016, passata in giudicato, era stata accertata la falsità della sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricezione della racc. indicata, solo apparentemente riferibile a F.G., da cui la radicale invalidità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto ex art. 15 L. Fall., e la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento.

Ricorre il D.I., sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.; si duole del non avere la Corte del merito considerato che la parte si era opposta alla sola richiesta della (OMISSIS) scarl di introduzione del giudizio di falso diretto a verificare se la firma in calce all’avviso di ricevimento della raccomandata, accanto alla data, fosse del F., vista l’inconferenza della falsità, perchè relativa a firma dell’agente postale; allega che solo nel corso del giudizio di falso, il F. aveva precisato che nessuna delle firme apposte sulla cartolina di ricezione gli era riferibile estendendo così la querela di falso anche alla sigla apposta sopra la dicitura “firma del destinatario”, e tale sigla è poi divenuta l’unico oggetto della querela.

Secondo il ricorrente, pertanto, non è sostenibile la propria soccombenza nel giudizio di reclamo.

Col secondo motivo, il ricorrente impugna la quantificazione delle spese, sostenendo la violazione del D.M. n. 55 del 2014, e dell’addii Cost., ed assume l’applicazione dei parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione e che la liquidazione è stata comunque esorbitante e senza motivazione.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello si è limitata alla piana applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., per addebitare al creditore istante le spese del giudizio di reclamo, nè incide a riguardo quanto addotto dal D.I. in relazione al giudizio di falso, dato che la pronuncia impugnata è stata resa nel giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall..

Il secondo motivo è infondato, quanto alla affermata applicazione dei compensi per i procedimenti di volontaria giurisdizione, trattandosi di giudizio di cognizione, e nel resto, sul quantum è in ogni caso palesemente generico. Il ricorso va pertanto respinto; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA