Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4136 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29339 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

D.M.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Flavio Campagna (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti del:

Curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)),

B.M., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Giovanna Buffa (C.F.: BFF GNN 59T41

L219F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1385/2015 della Corte di appello

di Torino, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ottenne un decreto ingiuntivo (dell’importo di Euro 6.652,79, oltre accessori, per fatture inerenti a forniture) nei confronti di D.M.C., titolare dell’omonima impresa individuale Euro Fish, avverso il quale non venne proposta opposizione e che venne quindi dichiarato esecutivo.

Dopo la notificazione dell’atto di precetto, il D.M. propose opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, sostenendo di avere pagato le forniture in questione prima dell’inizio della procedura monitoria.

L’opposizione fu rigettata dal Tribunale di Torino.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il D.M., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la curatela opposta.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il ricorrente contesta l’interpretazione fornita dai giudici di merito dell’art. 615 c.p.c., laddove essi hanno ritenuto esclusa la possibilità di dedurre in sede di opposizione all’esecuzione, anche in caso di esecuzione promossa sulla base di titolo di formazione giudiziale, fatti estintivi del diritto azionato anteriori al giudizio, qualora la relativa prova sia rinvenuta solo in epoca successiva.

In particolare, sostiene di avere “ritrovato” solo dopo la formazione del titolo esecutivo giudiziale (e cioè dopo la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione) una scrittura privata da cui emergeva l’avvenuto pagamento delle forniture per le quali il decreto era stato emesso, ed assume che in tal caso dovrebbe ritenersi possibile la deduzione del relativo fatto estintivo in sede di opposizione all’esecuzione.

L’assunto è manifestamente infondato.

I giudici di merito hanno deciso la controversia facendo applicazione del costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale non è possibile dedurre in sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo; orientamento pacifico e costante; ex multis, a titolo esemplificativo, tra le più recenti: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447; Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv. 604683; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698; Sez. 3, Sentenza n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846; Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Rv. 572223; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540444).

L’esigenza posta dal ricorrente (derivante dall’assunto rinvenimento di documenti decisivi dopo la formazione del giudicato, e quindi non attinente al fatto estintivo, ma alla sua prova) avrebbe dunque potuto e dovuto trovare soluzione mediante l’impugnazione del provvedimento costituente titolo esecutivo (eventualmente anche ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, sussistendone i presupposti), ma non può in alcun caso trovare spazio in sede di opposizione all’esecuzione (in tale senso, arg. ex Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20318 del 20/11/2012, Rv. 624499, che esclude la pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo, di cui sia stata dichiarata l’esecutorietà per mancata opposizione, ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l’opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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