Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4135 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. II, 22/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 22/02/2010), n.4135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7121/2007 proposto da:

C.T., C.G., c.a.,

CR.AL., C.E., C.L., R.

R. in qualità di eredi di C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTESANTO 2, presso lo studio dell’avv.

RUSCIO (Studio Legale D’ALFONSO -DEL SORDO, rappresentati e difesi

dagli avvocati PEGORARI Aldo, SACCHI FRANCESCO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CR.AN., CR.LU., c.a.,

M.G., CA.LU., ca.an., c.

a., c.a., O.T.R.,

cr.an., F.S.;

– intimati –

sul ricorso 12159/2007 proposto da:

T.O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZIO 20, presso lo Studio Legale COGGIATI, rappresentata e difesa

dagli avvocati RICCI TOMMASO, GIGLIOTTI FRANCESCO, giusta procura a

margine del ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G., CA.LU., ca.an., c.

a., c.a. (tutti in qualità di eredi di

C.S.), C.T., C.G.,

c.a., CR.AL., C.E.,

C.L., R.R. (tutti in qualità di eredi di

C.S.), CR.AN., c.a.,

CR.LU., cr.an., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 146/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 12.9.05, depositata l’1/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Filippo Pegorari (per delega avv.

Aldo Pegorari) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata comunicata alle parti relazione del seguente tenore:

“In riforma della sentenza n. 1069/02 del tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato compiuta l’usucapione del fondo (OMISSIS) sito in agro di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS) particelle (OMISSIS) in favore di C.S. e T., cr.an., C.S., F.S. e O.T. R., la Corte d’appello della stessa città il 21 marzo 2006 ha rigettato le domande di usucapione proposte dai suddetti e li ha condannati al pagamento delle spese di lite in favore di CR. A., L. e A..

C.T. e gli eredi di C.S. hanno proposto ricorso per cassazione notificato a partire dal 17 febbraio 2007.

O.T.R., ricevuta la notifica personalmente il 5 marzo 2007, ha proposto tempestivo ricorso incidentale il 14 aprile 2007.

Preliminarmente va esaminato detto ricorso, con cui si denuncia la nullità della sentenza d’appello, a causa della nullità, non sanata, della notifica dell’atto di appello. La O. denuncia che detto atto venne notificato al proprio precedente difensore avv. Agosto, sostituito nel corso del giudizio di primo grado dall’avv. Gigliotti.

L’esame degli atti fa risultare che effettivamente all’udienza del 19 febbraio 2002, fissata davanti al giudice della sezione stralcio Dr. B.M. (v. avviso di cancelleria del 4.12.2001), per la ricorrente incidentale si costituì l’avv. Gigliotti, che depositò la “comparsa costitutiva” datata 12 gennaio 2002 nella quale, in forza di procura a margine, assumeva la difesa della O. “in sostituzione degli avv. Giovambattista Agosto e Francesco Ferrara”.

E’ in atti anche la comparsa conclusionale depositata da detto avvocato il 20 aprile 2002. La notifica dell’appello fu indirizzata per la O. all’avv. Agosto il 16 aprile 2003.

E’ significativo notare che anche il ricorso per cassazione inizialmente era stato notificato il 17 febbraio 2007 all’avv. Agosto quale procuratore costituito in primo grado della O., rimasta contumace in appello.

Rilevato che la costituzione dell’avv. Gigliotti era rituale (Cass. 7920/05; 17842/07; 10251/03), va ritenuto che il ricorso incidentale, concluso da congruo quesito di diritto, sia manifestamente fondato, restando assorbito il principale”.

Le parti non hanno depositato memoria. E’ comparso in udienza difensore dei ricorrenti.

Il Collegio, esaminati gli atti, previa riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., condivide la relazione con la quale il consigliere relatore ha avviato la causa a decisione, con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Fondatamente infatti O. T.R. si duole della nullità della notifica dell’atto di appello al precedente difensore e rileva che il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre rinnovo della notifica per integrare il contraddittorio, provocando altrimenti la nullità degli atti del procedimento.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso incidentale, restando assorbito il principale.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione affinchè previa integrazione del contraddittorio, provveda a celebrare nuovo giudizio di appello e a liquidare anche le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA