Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4135 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4135 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 29031-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DEI i,A PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati
LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISTO,
EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente contro
PALERMO ROSA;

– intimata –

Data pubblicazione: 21/02/2018

avverso la sentenza n. 3156/2016 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

illustrato da memoria, contro la sentenza n. 3156 del 2016 del Tribunale di
Catania, che rigettava l’appello dell’Istituto di previdenza, confermando la
sentenza di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione ( così qualificata
dal giudice adito) emessa dal giudice di pace in primo grado in una causa
avente ad oggetto una opposizione a cartella esattoriale relativa a crediti di
lavoro.
La sentenza d’appello confermava la competenza del giudice di pace a
decidere sulla opposizione, e la prescrizione dei crediti vantati dall’INPS.
L’intimata, Palermo Rosa, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del
relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto anche conto delle
argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione agli artt. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 46 del 1999.Afferma
che l’opposizione proposta dalla Palermo era una opposizione a ruolo in
relazione ad una cartella emessa per omesso versamento contributivo, alla
quale avrebbe dovuto applicarsi il rito del lavoro, ricadendo la sua
trattazione nella competenza funzionale del Tribunale quale giudice del
lavoro. Precisa che non si trattava di opposizione all’esecuzione, giacché

Ric. 2016 n. 29031 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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L’INPS propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi ed

non veniva contestata l’esistenza del titolo né si adducevano fatti estintivi
sopravvenuti rispetto alla sua formazione, ma piuttosto l’avvenuta
estinzione per prescrizione del diritto dell’amministrazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone la violazione e falsa
applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 13, comma

giudice integrato il contraddittorio nei confronti della società di
cartolarizzazione dei crediti INPS.
Con il terzo motivo, l’istituto deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 24 del d.lgs . n. 46 del 1999, in quanto l’opposizione proposta
doveva ritenersi in ogni caso tardiva. La cartella è stata notificata 1’8
giugno del 2011 e l’opposizione proposta solo il 25 luglio 2011, oltre il
termine di quaranta giorni fissato dal predetto articolo.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, il cui esame ha
carattere preliminare rispetto agli altri.
In forza del disposto dell’art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448„
relativa alla cartolarizzazione dei crediti INPS, ottavo comma :

‘Qualora

successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano,
avverso il ruolo, giudki di merito e di opposizione all’esecnione ai sensi dell’art. 2,
commi 4 e 6, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.338 convertito con modfiakioni dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litúconsor.zio necessario nel lato passivo tra
l’Inps e il cessionario”.
Infatti, la cartolarizzazione dei crediti comporta la cessione del credito
dall’originario titolare (in questo caso, l’Inps) ad un altro soggetto,
normalmente una società commerciale, che diviene cessionario del
credito, al fine di reperire immediata liquidità. Ciò comporta il
trasferimento al cessionario dei diritti ed obblighi del creditore cedente.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (che

Ric. 2016 n. 29031 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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ottavo, della legge n. 448\1998), già dedotta in appello, non avendo mai il

opera una confusione tra la figura del cessionario del credito e quella del
concessionario della riscossione), la disposizione sopra citata, che prevede
espressamente l’esistenza del litisconsorzio necessario tra l’originario e il
nuovo titolare del credito in questi particolari giudizi, non può ritenersi
implicitamente abrogata dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 il

in legge n. 265 del 2002 — prevedeva che l’opposizione contro l’iscrizione
a ruolo venisse notificata all’ente impositore e al concessionario.
Infatti, come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 15041 del 2007), la
circostanza che il ricorso debba essere notificato al concessionario, ovvero
al soggetto incaricato del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo
non significa affatto che non continui a sussistere il litisconsorzio
necessario tra l’Inps e la società cessionaria.
La necessità di integrare il contraddittorio comporta, oltre alla cassazione
della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri,
il rinvio della causa al primo giudice, affinché disponga l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di S.C.C.I (Società di cartolarizzazione dei
crediti Inps).

P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa al Giudice di Pace di Adrano in persona di
diverso magistrato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 4 ottobre
2017
Il Presidente

quale — prima della modifica introdotta dal d.l. n. 209 del 2002, convertito

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