Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4135 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4135 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 365412012 proposto
DA
NUGNES EGIDIO, titolare della ditta ICAR, elettivamente

C
domiciliato in Roma, Via Tracassini n. 46, presso lo studio
Avv. GIUSEPPE VISCOMI, che lo rappresenta e difende
come da procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
LILLI UMBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Giulio Cesare n. 95, presso lo studio degli Avv.ti

Data pubblicazione: 21/02/2014

2

FRANCESCO PALOMBO, STEFANO ASCIONI ed ADRIANO
ABATE, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente
e disgiuntamente, come da mandato a margine del controricorso
Controricorrente

Appello di Roma del 25.11.201017.02.2011 (R.G. n. 5911
dell’anno 2003).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE
RENZIS;
udito l’Avv. GIUSEPPE VISCOMI per il ricorrente;
udoto l’Avv. FRANCESCO PALUMBO per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost.

Proc. Gen.

GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione di
primo grado unicamente sul punto della mancata detrazione dell’importo di € 261,32 richiesto a titolo di differenze
retributive dal LILLI UMBERTO nei confronti della Ditta
ICAR di EGIDIO NUGNES, condannando quest’ultimo al
pagamento del minore importo di € 7.322,00, oltre accessori.

per la cassazione della sentenza n. 9713/10 della Corte di

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La Corte territoriale ha disatteso il gravame proposto dal
Nugnes nella anzidetta qualità, che aveva dedotto
l’erroneità della decisione di primo grado con riguardo alla
revoca della prova testimoniale sui pagamenti, e ha ritenu-

naio 1995 con riferimento alla lettera del 17.10.1995 del
procuratore dello stesso Nugnes, nella quale veniva esposta la situazione dei pagamenti alla data del 30.01.1995,
attribuendo a tale missiva valore confessorio.
Il Nugnes ricorre per cassazione sulla base di due motivi.
Il Lilli resiste con controricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

r

v cx-

/vvati44,9-14: 6L

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione di plurime norme di diritto (in particolare artt. 2697, 2702, 2721, 2735 Cod. Civ. 1.(5 e 116 CPC),
nonché vizio di motivazione
L’impugnata sentenza viene censurata sotto il profilo della
violazione della disciplina relativa alle prove e alle regole
probatorie, nonché sotto il profilo dell’omesso esame delle
risultanze processuali e dell’insufficiente e contraddittoria
motivazione circa l’inattendibilità dei testi Abadei e Dabija
e genericità delle loro deposizioni . Il tutto con riguardo alla prova dei pagamenti e alla durata del rapporto di lavoro.
Il motivo è infondato, atteso che la valutazione delle prove
è riservata al giudice di merito e nella specie la sentenza

to l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal gen-

impugnata è fornita di adeguata e logica motivazione. Pertanto non è consentito il riesame richiesto dal ricorrente.
3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce le stesse violazioni di cui al primo motivo e vizio di motivazione, per avere il giudice di appello erroneamente attribuito valore

rapporto di lavoro dal 2.01.1995. Aggiunge che tale lettera
era stata prodotta dal Nugnes al solo scopo di rappresentare la “situazione di pagamenti in acconto effettuati al Lilli”,
senza che in tale missiva possa riscontrasi alcuna consapevolezza o volontà di riconoscere un fatto -inizio del rapporto dal gennaio 1995- vantaggioso per l’altra parte.
Anche questa censura non coglie nel segno e va pertanto
disattesa, in quanto il giudice di appello ha proceduto ad
interpretare il richiamato documento ricavando l’efficacia
confessoria della comunicazione inviata dal difensore, e
ciò nel quadro di tutte le risultanze istruttorie, con riguardo
all’inizio di rapporto di, lavoro dal gennaio 1995 ( cfr Cass.
n. 29316 del 2008 circa il potere del giudice di merito del
libero apprezzamento di dichiarazione confessoria e di valutazione della sua portata rispetto al diritto fatto valere in
giudizio).
Trattasi in definitiva di valutazione sorretta da congrua e
logica motivazione, non censurabile in sede di legittimità.
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va

confessorio alla lettera 17.01.1995 in ordine all’inizio del

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rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM

mento delle spese del presente giudizio, che liquida in €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 15 gennaio 2014
Il Consigliere rel, est.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-

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