Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4135 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20347-2017 proposto da:

LOGITRANS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA ZAZZARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANO PENNACCHIA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE

ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 5084/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 25/7/2017, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo avverso la sentenza di fallimento della società (OMISSIS) srl in liquidazione, proposto dalla società in oggetto, ritenendo correttamente eseguita la notifica del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione pur essendo la società cancellata dal registro delle imprese dal 3/9/2015, essendo stata eseguita la notificazione con il deposito dell’atto presso la casa comunale, il 13/4/2016, dopo il fallimento dei tentativi di notificazione a mezzo pec e presso la sede sociale; che era infondata la contestazione del credito dell’agente della riscossione, essendo documentata l’esistenza dell’iscrizione a ruolo con la produzione degli estratti di ruolo e priva di specificità la contestazione sulla sussistenza del credito; era infine generica la contestazione sullo stato di insolvenza.

Ricorre avverso detta pronuncia (OMISSIS) srl in liquidazione, sulla base di due motivi di ricorso.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall.,dell’art. 2495 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost: sostiene che la cancellazione provoca l’estinzione della società, da cui consegue che è discutibile sostenere la permanenza dell’obbligo di conservare la sede legale e l’indirizzo Pec, che pertanto non può ritenersi applicabile l’art. 15 L. Fall., comma 3, e che la notifica andava eseguita nei confronti del liquidatore presso la sue residenza nelle forme ex art. 138 e ss.c.p.c.

Col secondo mezzo, la società si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., art. 212 c.p. e art. 15 L. Fall.; sostiene di avere contestato l’esistenza del credito di Equitalia, di avere disconosciuto la conformità all’originale delle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, che l’estratto di ruolo è inidoneo a provare la notificazione delle cartelle; sostiene che, a prescindere dalla mancata specifica contestazione del credito, la Corte d’appello avrebbe dovuto esercitare i propri poteri officiosi.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l’orientamento costante nè offre elementi per rimeditare il principio affermato, tra le altre, nelle pronunce 17946/2016b e 25701/2017, secondo le quali, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile – per qualsiasi ragione – la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.

Il secondo motivo, quanto al disconoscimento della notifica delle cartelle, non tiene conto dello specifico rilievo del Tribunale, della genericità della contestazione e della non incidenza della stessa sulla esistenza dei crediti in oggetto, e quindi sulla idoneità dei crediti in oggetto a provare l’insolvenza del debitore.

Del tutto generica, oltre che infondata, è infine l’asserzione che la Corte d’appello avrebbe dovuto farsi carico di controllare la sussistenza effettiva dei crediti di Equitalia; inoltre, detta doglianza non è neppure congruente con quanto ritenuto dalla Corte del merito, la quale, posta la legittimazione di Equitalia a chiedere il fallimento, avuto riguardo alle iscrizioni a ruolo, documentate dagli estratti di ruolo, ha concluso per la genericità della contestazione di merito sullo stato di insolvenza e sulla palese infondatezza di detta contestazione, in considerazione dell’assenza di attivo a fronte dell’ingente ammontare dei debiti.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; non v’è luogo alla pronuncia in punto spese, non essendosi costituiti gli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA