Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4135 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29252 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS));

R.A. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli

avvocati Aldo Manna (C.F.: (OMISSIS)) e Roberto Cappa (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro temporeL;

L.S.;

M.A.;

CA.Vi.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 786/2015 del Tribunale di Nola,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.C. e R.A. agirono in giudizio nei confronti di Ca.Vi. e della sua assicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS).

La domanda fu rigettata dal Giudice di Pace di Noia.

Il Tribunale di Noia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il C. e il R., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2697 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

I ricorrenti deducono che il tribunale avrebbe errato nell’applicare i principi di diritto in tema di onere della prova – avendo ritenuto che spettasse loro dimostrare circostanze diverse dai fatti costitutivi del diritto fatto valere – e comunque non avrebbe valutato adeguatamente le risultanze della prova per testi in concreto espletata.

Il motivo è senz’altro inammissibile per il profilo in cui richiama vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto formulato sulla base del precedente testo della disposizione, non applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 marzo 2015).

Per il resto, è invece manifestamente infondato.

Appare del tutto evidente, dal complesso della sostanza della motivazione della sentenza impugnata, che la domanda degli attori è stata rigettata in quanto è stata ritenuta insufficiente la prova fornita in ordine all’effettiva dinamica del sinistro, e dunque proprio in ordine ai fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio.

In particolare, sono state ritenute inattendibili in proposito le dichiarazioni dell’unico teste escusso, come risulta chiaramente dal punto 5) a pagina 4 della sentenza stessa, laddove si evidenzia, tra l’altro, sotto il profilo in esame, l’incongruenza tra tali dichiarazioni e le emergenze fotografiche dei danni riportati dal veicolo del R..

Le ulteriori considerazioni del tribunale, in ordine alle quali i ricorrenti denunziano la violazione della regola di cui all’art. 2697 c.c., non costituiscono (sebbene espresse in esordio) la effettiva e sostanziale ragione della decisione, ma solo l’enunciazione – del tutto logica e adeguata – dei motivi per i quali il giudice non ha ritenuto sufficientemente attendibili le dichiarazioni del teste.

In definitiva, non può ritenersi sussistere alcuna violazione della norma di diritto richiamata dai ricorrenti: il giudice di merito ha di fatto correttamente applicato il principio normativo di cui all’art. 2697 c.c., che impone all’attore di dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato; ha poi correttamente esercitato il suo potere – dovere di valutare prudentemente il materiale probatorio in atti (art. 116 c.p.c., comma 1), e quindi anche di valutare l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, e ha concluso che le dichiarazioni dell’unico teste escusso non erano sufficientemente attendibili e che di conseguenza non poteva ritenersi fornita la prova dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere.

Si tratta di una valutazione delle prove da parte del giudice del merito, peraltro adeguatamente motivata, che certamente non è censurabile in sede di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio, dal momento che i resistenti non hanno svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, in data 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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