Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12920/2008 proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39, presso l’avvocato ANNECCHINO

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCIARRETTA FRANCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

15/03/2007; n. 50/06 r.c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.02.2006, F.A. adiva la Corte di appello di Salerno chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 16.11.2006 – 15.03.2007, l’adita Corte di appello, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.598,00 con interessi legali dalla domanda, quale equa riparazione del danno non patrimoniale, nonchè delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 470,00 per onorario ed Euro 290,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

La Corte osservava e riteneva in sintesi:

1. che il F., aveva chiesto l’indennizzo del danno morale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo civile introdotto anche nei suoi confronti il 13.07.1988, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, e deciso con sentenza pubblicata il 9.04.2005 e, dunque, durato complessivamente 16 anni, 4 mesi e 19 giorni;

2. che il primo grado del processo asseritamente affetto da incongrua durata, consistito in un’actio negatoria servitutis, avrebbe dovuto avere la durata ragionevole di anni 4, in ragione della natura e complessità della vicenda controversa;

3. che, espunto il periodo di tempo, pari ad anni 1 mesi 4 e giorni 20, occorso per rinvii non addebitabili all’Amministrazione, il ritardo irragionevole di durata indennizzabile era stimabile in anni 10, mesi 11 e giorni 29;

4. che l’indennizzo dovuto per il solo danno non patrimoniale, non essendo stato provato alcun pregiudizio patrimoniale, doveva essere equitativamente liquidato nella misura di Euro 600,00 ad anno o frazione di anno, già rapportato ai valori attuali della moneta, tenuto conto dell’oggetto e del valore della controversia, nonchè della minore afflitti vita del ritardo connessa alla qualità di parte convenuta del F..

Avverso questo decreto il F. ha proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo posta con invio del 30.04.2008. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato il 19.06.2008, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso attesa la relativa genericità, pluralità e cumulatività delle censure articolate nell’unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno dell’impugnazione il F. debitamente (cfr. Cass. 200826737) denunzia, formulando conclusivamente anche il quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, “Violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.. Violazione o falsa applicazione dell’art. 6, p.1 e degli artt. 13 e 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il ricorrente si duole dell’insufficienza del liquidato indennizzo per il sofferto danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto quantomeno nella misura di Euro 11.350,00 pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di ingiustificato ritardo, da determinarsi nel maggiore tempo di 11 anni e 4 mesi, sostenendo:

– che il giudice nazionale nel quantificare la riparazione si è eccessivamente discostato in senso riduttivo dai criteri generalmente applicati dalla CEDU sia nella determinazione del quantum, da individuarsi secondo i parametri sovranazionali nell’importo compreso tra i 1.000,00 ed i 1.500,00 per anno, sia nella valutazione della irragionevolezza del termine di durata del processo;

– che la durata effettiva del medesimo processo è stata erroneamente calcolata con decorrenza dalla prima udienza di comparizione invece che dalla data di notifica dell’atto di citazione, espungendo il periodo di tempo pari a 4 mesi e 8 giorni.

Il ricorso va accolto.

Fondate si rivelano i profili di censura concernenti l’entità del liquidato indennizzo per il sofferto danno morale e la determinazione della durata irragionevole del processo presupposto, dal momento che:

– in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, potendosi espungere, ai fini di cui si tratta, il tempo intercorrente tra la data della notifica e quella della prima udienza, in essa indicata, solo nella ipotesi in cui si accerti l’intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un intervallo abnorme (cfr. Cass. 200507389; 200723323), nella specie non emerso.

– nella liquidazione dell’equa riparazione del danno non patrimoniale afferente il periodo di irragionevole ritardo il giudice nazionale deve tenere conto dei criteri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e può discostarsi anche in senso peggiorativo dai parametri indennitari fissati dal giudice sopranazionale dandone puntuale spiegazione purchè detti importi non risultino irragionevoli (in tema cfr. Cass. 200916086). Nella specie, invece, la determinazione del ristoro del danno non patrimoniale nella ridotta somma di Euro 600,00 per anno di incongrua durata, non appare, pure considerando l’entità della posta in gioco, in relazione ragionevole con quella – tra i 1.000,00 e i 1.500,00, Euro – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili nè adeguatamente giustificata dalle generiche argomentazioni che la confortano.

Accolte, dunque, le censure in questione ben può procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatti essendo residuato alla cognizione di questa Corte. Quindi, considerato il periodo di incongruo ritardo di definizione, pari a circa 11 anni e 4 mesi, ed individuato, avuto riguardo agli standards CEDU, nella somma di Euro 750,00 ad anno per il primo triennio ed in Euro 1.000,00 ad anno per il periodo successivo, il parametro indennitario di base per la riparazione del danno non patrimoniale riportato dal F. nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo complessivo di Euro 10.600,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico dell’Amministrazione soccombente va posto il pagamento sia delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, adottando la tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, e sia delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate anch’esse come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del F., cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 10.600,00, oltre agli interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 850,00, per onorari ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro.1.100,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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