Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4134 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 22019-2016 proposto da:
DEIANA MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUENDALINA
GARAU;

– ricorrente contro
UNIPOL SAI SPA, in persona del procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO NICOLINI;

– controricorrente nonchè contro
G-HISU SABRINA, GHISU FEDERICO;

Data pubblicazione: 21/02/2018

- intimati avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2016 n. 22019 sez. M3 – ud. 27-09-2017
-2-

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

Rg. 22019/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/2/2016 la Corte d’Appello di Cagliari ha
respinto il gravame interposto dalla sig. Maria Pia Deiana in relazione
alla pronunzia Trib. Lanusei n. 399 del 2013, di rigetto della domanda
proposta nei confronti dei sigg. Sabrina e Federico Ghisu di

avvenuto a Cardedu, via Muncipio, il 6/9/2008 allorquando, mentre
camminava a piedi «veniva investita da un autoveicolo, targato DF
409 FB», di proprietà della prima e condotto dal secondo, che
«uscendo da un parcheggio situato nella predetta via Municipio»
non si avvedeva della sua presenza e la urtava «violentemente con
la parte posteriore della fiancata» dell’autovettura, scaraventandola
a terra.
Avverso la suindicata decisione della corte di merito la Deiana
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Unipolsai s.p.a.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è procedibile.
Esso risulta infatti notificato a mezzo posta con spedizione
effettuata il 10/9/2016 e ricezione avvenuta il 13/9/2016.
Il deposito con gli atti processuali di parte e la presentazione
dell’istanza di trasmissione ex art. 369, ult. co ., c.p.c. sono stati
quindi effettuati avanti al Cancelliere della Corte d’Appello di Cagliari
in data 3/10/2016, e pertanto tempestivamente ex art. 369,1° co.,
c.p.c., atteso che in ipotesi come nella specie di notificazione a mezzo
del servizio postale del ricorso per cassazione il termine di venti giorni
dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto previsto
all’articolo 369 c.p.c. a pena di improcedibilità decorre dalla data di
consegna del plico al destinatario (v. Cass., 26/6/2007, n. 14742), e
il giorno 2/10/2016 era domenica, sicché il termine per la
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risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale

Rg. 22019/2016

notificazione del ricorso per cassazione è ai sensi dell’art. 155, 3° co.,
c.p.c. risultato prorogato di diritto al primo giorno seguente non
festivo (v. Cass., 30/7/2009, n. 17754, e, da ultimo, Cass.,
16/11/2016, n. 23375).
Va del pari pregiudizialmente posto in rilievo che la memoria ex

a mezzo posta, con spedizione effettuata il 21/9/2017 e
pervenimento nella Cancelleria di questa Corte avvenuto il
25/9/2018.
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare,
l’art. 134, 5° co., disp. att. c.p.c. (a norma del quale il deposito del
ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta,
si ha per avvenuto nel giorno della spedizione), non è applicabile per
analogia al deposito della memoria, poiché quest’ultimo è diretto
esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la
possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione- ritenuto necessario dal legislatore
e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non
con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (v.
Cass., 19/4/2016, n. 7704; Cass., 4/8/2006, n. 17726; Cass.,
5/12/2001, n. 15352. Da ultimo cfr. Cass., Sez. Un., 10/2/2017, n.
3556). Con conseguente inammissibilità della memoria che come
nella specie sia pervenuta nella Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione oltre il termine ultimo (a ritroso) di cinque giorni dalla
data dell’udienza ex art. 378 c.p.c., benché anteriormente spedita a
mezzo del servizio postale (cfr. già Cass., 26/7/1997, n. 6996).
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112
cp.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia «omessa pronuncia sulle istanze
istruttorie», in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
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art. 378 c.p.c. della ricorrente è inammissibile, essendo stata inviata

Rg. 22019/2016

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione
dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento
ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all’«atto
di citazione del 22 novembre 2010», alla «copia della perizia
medico legale redatta dal dott. Roberto Marcialis», alla «nota del

comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado della
«convenuta assicurazione», all’«audizione di un teste di parte
attrice (Deidda Sergio)», alla «produzioni documentali, tra cui il
modulo di constatazione amichevole del sinistro / cosiddetto C.A.I.)
sottoscritto dal conducente», alla sentenza del giudice di prime
cure, all’atto di appello, gsl «grafico dell’incidente», alla
«dichiarazione scritta resa alla Milano Assicurazioni s.p.a. (doc. 7
fascicolo parte attrice)», al «secondo, terzo, e quarto motivo
enunciati nell’atto introduttivo di giudizio», alle «istanze
istruttorie già dedotte in primo grado e reiterate in appello», alla
«difese svolte» dalla compagnia assicuratrice ] limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte
strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile
l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione
(anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche)
in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo,
Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
5

04.11.2009», alla «raccomandata A.R. del 19/08/2010», alla

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A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non
ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio
compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass.,
18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005,

Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base
delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è
possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di
legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass.,
24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995,
n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass.,
21/8/1997, n. 7851).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini
della censura del vizio di error in procedendo ex art. 112 c.p.c. i
requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.
vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del
medesimo.
I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della
relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo
pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa
fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane
invero al giudice imprescindibilmente precluso.
Vale al riguardo richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in
particolare sottolineato che tale principio ( valido oltre che per il vizio
di motivazione ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. anche per il vizio di
violazione di norme di diritto ex art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. ) di
autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito
all’art. 366,

10 co. n. 6, c.p.c., va invero conseguentemente
6

n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803;

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osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della
controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba
ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata
(cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass.,
12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass.,

n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990;
Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass.,
19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).
Né può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C.
sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il
requisito prescritto al n. 6 dell’art. 366 c.p.c. deve essere invero dal
ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per
cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass.,
17/1/2007, n. 978), giacché pur divenendo la Corte di legittimità
giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere
direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali,
preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella
concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è
stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata
la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la
fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell’ambito
di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e
deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti
processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass.,
13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n.
12664, nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934. Cfr. altresì
Cass. 12/10/2017, n. 23944).
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente società Unipolsai s.p.a., seguono la soccombenza.
7

t

30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014,

Rg. 22019/2016

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese
del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al

complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a
spese generali ed accessori come per legge, in favore della
controricorrente società Unipolsai s.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

Roma, 27/9/2017

Il Presidente

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in

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