Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4134 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
-DIAMANTI FELICE
-CELANO ANTONIETTA
– DI DONATO GIUSEPPE
-MONI MASSIMO
-DI DOMENICO MARIO
elettivamente domiciliati in Roma, Via Tremiti n. 10 (in precedenza Largo Gerolamo Belloni n. 4), presso lo studio
dell’Avv. ALESSANDRO PIOLI, rappresentati e difesi
dall’Avv. MARCO ROSSI del foro di Latina come da procura
in calce al ricorso

Data pubblicazione: 21/02/2014

Ricorrenti
CONTRO
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Giovanni lalongo, elettiva-

l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti ANNA MARIA URSINO e PASQUALE DI IESO per
procura a margine del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 8660/07 della Corte di
Appello di Roma del 19.12.2007/13.06.2008 (R.G. n. 5089
dell’anno 2002).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 15.01.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. MARCO ROSSI per i ricorrenti:
udito l’Avv. ROSSANA CLAVELLI, per delega dell’Avv.
MARIA ROSARIA URSINO, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gianfranco Servello. che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, investita con gravame delle
Poste Italiane S.p.A., in riforma della decisione di primo
grado, con sentenza n. 8660 del 2007 ha rigettato le do-

mente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso

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mande proposte da DIAMANTI FELICE e degli altri litisconsorzi in epigrafe volta ad ottenere il riconoscimento da parte della società appellante della qualifica di quadro di secondo livello ex art. 2103 Cod. Civ.

correnti non avessero dimostrato di avere svolto le superiori mansioni per un periodo superiore a sei mesi in relazione
alla disciplina collettiva, che prevede il superamento di tale
termine e non di quello trimestrale previsto dalla disciplina
del codice civile.
I lavoratori ricorrono per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 CPC.
Le Poste Italiane resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare va rilevata l’intempestività del controricorso ex art. 378 C.P.C., che risulta notificato il 3 ottobre
2009, ben oltre il termine di venti giorni previsto dall’art.
370 C.P.C., che decorre dalla scadenza del termine di venti
giorni dalla notifica del ricorso, nel caso di specie avvenuta il 27 maggio 2009.
Le conseguenze della detta intempestività non sono quelle
indicate dai ricorrenti in sede di memoria, ossia l’invalidità
della procura speciale conferita a margine del controricorso, che resta valida come atto di costituzione, consentendo
al difensore di partecipare alla discussione orale della cau-

La Corte ha ritenuto che nel caso di specie gli originari ri-

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sa (Cfr Cass. n. 13183 del 2013). Il che risulta avvenuto
nel caso di specie.
Il. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano e falsa applicazione dell’art. 2103 Cod. Civ., dell’art. 6 della legge n.

motivazione circa un punto e decisivo della controversia
per contraddittorietà e travisamento (art. 360 n. 3 e n. 5
CPC).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e
falsa applicazione degli artt. 112. 115 e 116 CPC, nonché
vizio della motivazione per contraddittorietà ed inesistenza(art. 360 n. 3 e n. 5 CPC).
In particolare i rilievi all’impugnata sentenza si appuntano
sulla mancata valutazione delle prove documentali ed in
correlazione allo svolgimento da parte dei ricorrenti delle
mansioni superiori rientranti nell’Area Quadro di II livello
del CCNL, deducendo i ricorrenti stessi di avere espletato
espletato tali mansioni per più periodi più brevi dei tre mesi
non continuativi e ravvicinati, che sommati supererebbero
largamente i sei mesi, e tutto ciò nell’assenza di procedura
concorsuale.
Gli esposti motivi sono corredati dai seguenti quesiti di diritto:
in ordine al il primo motivo: Se è vero che:
1) ai sensi dell’art. 6 della legge n. 190 del 1985 per con-

190 del 1985, degli artt. 38 e 39 CCNL, nonché vizio della

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seguire il diritto, sulla base delle funzioni superiori di fatto
svolte per il passaggio dalla c.d. area operativa alla categoria dei quadri, è sufficiente che la prestazione di lavoro
può anche essere non continua bensì costituita dalla som-

datore di lavoro diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione”.
2) il giudice nel pronunciare sulla domanda ha l’obbligo di
decidere

iuxta alligata et pro bata

e di dare ragione

all’excursus logico giuridico utilizzato.
in ordine al secondo motivo: Se è vero che:
1) il giudice di appello poteva ritenere non provare la domanda senza dare nella motivazione spiegazione sull’iter
logico seguito per giungere a tale determinazione, tanto
che il giudice di 1° grado aveva ritenuto il contrario sulla
scorta della documentazione regolarmente versata in atti;
2) il giudice di appello, qualora disattenda le determinazioni del 1° giudice, ha l’obbligo di motivare la diversa decisione ponendo a base del suo convincimento le prove offerte dalle parti”.
III. Il ricorso, così articolato negli anzidetti motivi, è inammissibile.
La sentenza di appello (penultima pagina) contiene la statuizione circa la perdurante applicabilità della disciplina
collettiva, che prevede il temine semestrale, derogante a

ma di distinti periodi più brevi, qualora risulti un intento del

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quella normativa (art. 2103 Cod. Civ) del termine generale
trimestrale.
Tale statuizione non risulta censurata dai ricorrenti, i quali
hanno dedotto diversi e nuovi motivi, non ammissibili in se-

svolgimento di funzioni superiori per periodi più brevi di tre
mesi, non continuativi e ravvicinati, i quali sommati sarebbero superiori a sei mesi.
IV. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore delle
Poste Italiane in relazione alla sola attività difensiva svolta
in sede di discussione orale, stante, come già evidenziato
in precedenza, l’intempestività del controricorso.

PQM
t

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna it rih

correntst al pagamento delle spese del presente giudizio a
favore della società resistente, che liquida in € 100,00 per
esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma addì 15 gennaio 2014
Il Consigliere relatore estensore

de di legittimità, che si appuntano, come già detto, sullo

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