Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 18/02/2020), n.4134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20159-2017 proposto da:
IMMOBILIARE GREEN SEA SRL, in persona del legale C rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA
732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO COVRE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE, depositato il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA
DI VIRGILIO.
La Corte.
Fatto
RILEVATO
che:
Con decreto depositato il 130/6/2017, il Tribunale di Udine ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione, avanzata dalla Immobiliare Green Sea srl, ritenendo il credito prescritto ex art. 1667 c.c., comma 3, non potendosi ritenere i ” gravi difetti” ex art. 1669 c.c., nè la gravità da potere essere associata alla rovina in tutto o in parte o all’evidente pericolo di rovina, trattandosi di errata pendenza delle terrazze e della esecuzione non a regola d’arte della impermeabilizzazione delle stesse; in ogni caso, per l’errata pendenza, si tratterebbe di vizio palese sicchè gli stessi avrebbero dovuto essere denunciati al momento della consegna o al più tardi alla data della transazione del 10/2/2011.
Ricorre Immobiliare Green con due motivi.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con atto in data 29/11/2019, il difensore della ricorrente, richiamati i poteri allo stesso conferiti con la procura speciale 20/7/2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ne consegue la pronuncia di estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., senza che residui alcuna pronuncia sulle spese, essendo rimasto intimato il fallimento, e la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione(così, tra le ultime, la pronuncia 25485/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020