Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9528-2010 proposto da:

A.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

RUBINO ROBERTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BARI – UFFICIO IMMIGRAZIONE, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del R.G. 749/10 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositato il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott ANTONIO DIDONE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott CARMELO

SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il cittadino del (OMISSIS) A.I. – trattenuto nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Bari-Palese – ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto in data 10.2.2 010 con il quale il Giudice di pace di Bari ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Bari, il suo trattenimento nel predetto Centro, dal 10.2.2010 al 14.3.2010.

La Questura di Bari e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese.

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa perchè il decreto di proroga del suo trattenimento nel CIE è stato emesso de plano.

3.1- Il ricorso è manifestamente fondato.

Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 6, consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità – per violazione del principio del contraddittorio – del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, “la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida “nei modi di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., sentito l’interessato”, con cessazione di “ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive” (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)”.

Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui all’art. 14 cit., commi 4 e 6 porterebbe ad escludere l’applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell’originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore “sentito l’interessato”. Invero, “la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perchè, usando di detto termine per la convocazione dell’originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell’udienza camerale nonchè per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida” (Sez. 1^, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.

Tanto può essere disposto in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”.

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo più possibile la proroga del trattenimento.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione, risolta solo nel 2010 da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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