Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 16/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29012 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

D.D.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Paolo Pecorario (C.F.:

(OMISSIS)) e Gerardo Russillo (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS) DI AVERSA (C.F.: non

dichiarato), in persona del Commissario Liquidatore, Commissario

Straordinario dell’ASL Caserta, legale rappresentante pro tempore,

M.G. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al

controricorso, dall’avvocato Albetto Pironti (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

– F.C.;

– O.A.;

– ASL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 885/2015 della Corte di appello

di Napoli, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. D.D.F. agì in giudizio nei confronti dei medici O.A. e F.C. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un errore diagnostico, in conseguenza del quale aveva subito un’atrofia di un testicolo che ne aveva resa necessaria l’asportazione.

Il F. chiamò in causa la ASL (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS) di Aversa; l’ O. chiamò in giudizio la propria assicuratrice, Fondiaria Assicurazioni S.p.A..

La domanda del D.D. fu accolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: il F., l’ O. e la Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS) di Aversa furono condannati in solido al pagamento dell’importo di Euro 37.500,00, di cui Euro 25.000,00 per danno biologico ed Euro 12.500,00 a titolo di danno morale.

La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto all’attore l’ulteriore somma pari all’equivalente in euro degli importi Lire 1.900.000 e di Lire 1.134.000, confermando per il resto la sentenza gravata.

Ricorre il D.D., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Gestione Liquidatoria della ex USL (OMISSIS) di Aversa.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 30 Cost., e omessa decisione circa un fatto decisivo del giudizio”.

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di personalizzare adeguatamente l’importo del danno biologico riconosciuto in suo favore, non tenendo conto del danno esistenziale subito e, in particolare, del danno estetico ed alla vita sessuale.

La censura è manifestamente infondata.

La corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto da tempo affermati da questa Corte in tema di risarcimento del sanno non patrimoniale (a partire dalla fondamentale Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 dell’Il novembre 2008; conformi, ex multis e tra le più recenti, ad es.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014, Rv. 633405; Sez. 3, Sentenza n. 15491 dell’8 luglio 2014; Sez. L, Sentenza n. 687 del 15 gennaio 2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19 febbraio 2013), secondo i quali il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sè tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, tra le quali quindi sono ricompresi anche i profili di danno indicati dal ricorrente. Di tali profili, peraltro, la corte stessa dà atto essersi tenuto conto di fatto nella liquidazione finale, effettuata in conformità ai valori indicati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che costituiscono corretto parametro di specificazione dell’equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

2.2 Con il secondo motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Il ricorrente sostiene che sarebbe illegittima la compensazione delle spese del giudizio di appello, avendo il suo gravame trovato accoglimento, anche se solo in parte, e non sussistendo nè reciproca soccombenza nè ragioni sufficienti a consentire l’esercizio da parte del giudice del potere di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., , comma 2.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

All’esito dei due gradi del giudizio di merito, il ricorrente risulta parzialmente soccombente, in quanto le sue domande non sono state integralmente accolte (nè in primo nè in secondo grado), e ciò è sufficiente per consentire al giudice l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, di operare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, nella specie avvenuta, in base ad adeguata motivazione, con l’attribuzione ai convenuti dell’onere di quelle del primo grado del giudizio e con la compensazione di quelle del grado di appello (cfr. in proposito: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013, Rv. 627822; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009, Rv. 610563).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

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