Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10467-2016 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE

SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FERRARA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1819/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che F.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana con la quale è stato confermato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso il fermo amministrativo notificatole, ritenendo notificati in modo corretto gli avvisi di accertamento propedeutici;

rilevato che nessuna difesa hanno depositato le parti intimate;

rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta della ricorrente formulata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (Cass. n. 21588 del 2017) e che, successivamente, con ordinanza n. 25533/2019 è stata disposta la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 11; che la ricorrente ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto;

che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di F.R..

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA