Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4134 del 09/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 09/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 09/02/2022), n.4134
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10467-2016 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE
SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FERRARA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1819/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che F.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana con la quale è stato confermato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso il fermo amministrativo notificatole, ritenendo notificati in modo corretto gli avvisi di accertamento propedeutici;
rilevato che nessuna difesa hanno depositato le parti intimate;
rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta della ricorrente formulata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (Cass. n. 21588 del 2017) e che, successivamente, con ordinanza n. 25533/2019 è stata disposta la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 11; che la ricorrente ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, allegando la relativa documentazione, comprendente il versamento della prima rata di quanto dovuto;
che va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di F.R..
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022