Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4133 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4133 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 19740-2016 proposto da:
SCHIAVI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA ALLOCCA,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
UGO BERTAG-LIA;

– ricorrente contro
GUCCIO GUCCI S.P.A. – C.F. 03031300158, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1217/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 26/06/2015;

Data pubblicazione: 21/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

POSITANO.

Ric. 2016 n. 19740 sez. M3 – ud. 08-06-2017
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Rilevato che
con atto di citazione del 29 novembre 2006 Angela Schiavi evocava in giudizio,
davanti al Tribunale di Firenze, la società Guccio Gucci S.p.A. chiedendo il risarcimento
dei danni. Esponeva che il giorno 21 luglio 2004 si era recata presso la sala mostra di
Gucci, sita in Firenze, al fine di visionare i nuovi campionari della casa di moda e
mentre si trovava sulla rampa posta all’interno dell’atelier, poggiando la propria
scarpa destra sulla moquette che costituiva la corsia centrale di discesa della scala, a

causa del notevole gioco rispetto alla battuta del relativo gradino e per l’usura della
moquette, aveva perso l’equilibrio, scivolando verso il basso e provocandosi ripetute
lesioni. Il Tribunale di Firenze con sentenza del 13 ottobre 2008 rigettava la domanda;
avverso tale decisione proponeva impugnazione Angela Schiavi, con atto di
appello del 12 ottobre 2009, reiterando, tra l’altro, la richiesta di ammissione delle
prove ritenute irrilevanti in primo grado. Con sentenza del 25 giugno 2015 la Corte
d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Angela Schiavi sulla base di
due motivi. Resiste in giudizio con controricorso la società Guccio Gucci s.p.a. La
ricorrente deposita memorie ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che
con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2051 c.c. e
dell’art. 167 c.p.c, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi
dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. La motivazione della Corte appare censurabile nella parte
in cui ha ritenuto insussistente la prova del nesso di causalità, tra le condizioni della
moquette e la caduta dell’attrice. Al contrario, la fattispecie era riconducibile all’ipotesi
di omessa custodia ed avrebbe dovuto gravare sulla società Guccio Gucci la prova del
fortuito e non sull’attrice, quella del nesso causale che, nel caso di specie, derivava dai
dati pacifici dell’obbligo di custodia dei locali in capo alla società convenuta e
dall’allegazione dell’evento dannoso, rappresentato dalla caduta della Schiavi;
il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Premessa la pacifica
riconducibilità della fattispecie all’ipotesi ex art. 2051 c.c. e la circostanza non
contestata della qualità di custode della società Guccio Gucci, il profilo centrare
riguarda la prova del nesso causale, che grava necessariamente sull’attore e che non
va inteso quale dimostrazione dell’evento dannoso (la rovinosa caduta dell’attrice), ma
ovviamente, quale prova che il danno era stato determinato dalla cosa in custodia per
il proprio dinamismo e cioè che l’attrice era rovinata per terra a causa delle cattive
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condizioni della moquette, deteriorata e sfilacciata nel punto esatto in cui l’attrice ha
posizionato il piede, facendola inciampare per le anomale caratteristiche del
manufatto. Orbene, la Corte territoriale con motivazione congrua ha rilevato che
l’attività istruttoria non consentiva di ritenere provato tale profilo ed ha escluso, sulla
base di otto fotografie, che tale manufatto presentasse le caratteristiche sopra
descritte. Rispetto a tale valutazione le censure oggetto della prima doglianza non

risultano assertive e non valutabili in questa sede;
con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 244

2
c.p.c;yai sensi

dell’articolo 360, n. 5 c.p.c, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio 1
dolendosi della non adeguata valutazione dello stato dei luoghi e della mancata
ammissione delle prove relative anche alle caratteristiche della moquette, contestando
che con le stesse si richiedesse ai testimoni di esprimere un giudizio o una
valutazione, mentre, invece, l’oggetto della prova riguardava la rappresentazione di
un dato fattuale riscontrato in occasione dell’evento;
il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. Innanzitutto, il Collegio ha
appurato che il capitolo di prova 5) oggetto di ricorso ha il medesimo contenuto del
corrispondente capitolo di prova oggetto delle memorie ex art. 184 c.p.c.
tempestivamente formulate in primo grado dall’attrice e ciò consente di superare i
profili di inammissibilità per novità della formulazione della prova evidenziati dalla
Corte territoriale. Il motivo è privo di interesse in relazione ai capitoli nn. 1, 2, 4 e 6,
giacchè i fatti che ne sono oggetto si dicono incontestati dalla stessa sentenza di
merito o, comunque, non sono finalizzati a dimostrare che l’evento rovinoso si
sarebbe effettivamente verificato con le specifiche modalità indicate dalla ricorrente e
cioè per avere l’attrice inciampato sulla moquette sollevata e sfilacciata e non per altra
causa. A contrario i capitoli nn. 3, 5 ed 8 concernono dati di fatto ed, in particolare, le
posizioni n. 3 e 5 riguardano il profilo centrale delle modalità con le quali l’attrice
sarebbe inciampata e le caratteristiche del manufatto (“la moquette di avviluppava
intorno al piede destro” “non fissata sullo ,scalipo”). P,e ratapto in questi termini il motivo
<, -4_ 9. el C&( deve trovare accogliment-Memandandovalla Corte territoriale di espletare la prova (testimoniale sui capitoli sopra indicati; ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, la Corte territoriale ha erroneamente rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attrice. 4 colgono nel segno. Le deduzioni relative alle caratteristiche delle foto, inoltre, PTM La Corte accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso nella camera di Consiglio d'Ila Sesta Sezione della Corte Suprema di, ente Cassazione in data 8 giugno 2017

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