Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4133 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21592-2018 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO 6
presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1929/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
il Banco di Napoli si opponeva al precetto intimatogli dall’avvocato O.G. in forza di un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un pignoramento presso terzi promosso nei confronti dell’INPS e in cui l’opponente era terzo pignorato;
deduceva la prescrizione del credito e l’illegittima notificazione di precetto e titolo esecutivo;
resisteva O.G. controdeducendo che la prescrizione era stata interrotta e il titolo era efficace posto che era stato emesso, l’8 gennaio 2003, prima della previsione con cui era stato introdotto un termine annuale per l’esazione dal D.L. n. 1996 n. 669, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito dalla L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.2003;
il giudice di pace accoglieva l’opposizione per intervenuta decadenza annuale dall’esazione del credito;
il Tribunale di Napoli, presso cui il deducente appellava la decisione, respingeva il gravame;
il ricorso per cassazione risulta articolato in un unico motivo;
il Banco di Napoli s.p.a. e l’I.N.P.S. non hanno svolto attività difensiva;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1996 n. 669, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito dalla L. n. 326 del 2003, nonchè dell’art. 252 disp. att. c.p.c., art. 11 preleggi, artt. 1219,2943 e 2966 c.c., artt. 3,24,25,111 e 117 Cost., art. 6 CEDU, art. 1 del protocollo CEDU, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare l’irretroattività dell’art. 14 cit., necessaria anche in chiave costituzionalmente orientata e in ottica CEDU, posto che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa prima dell’entrata in vigore della previsione in parola, fermo restando che seppure quest’ultima si fosse ritenuta immediatamente applicabile, la decadenza non sarebbe intervenuta perchè il deducente aveva inviato alla banca un’intimazione stragiudiziale con cui chiedeva espressamente il pagamento in discussione;
Rilevato che il ricorso è infondato;
la fattispecie è stata già affrontata da questa Corte che ha chiarito come il D.L. n. 1996 n. 669, art. 141, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), convertito dalla L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25 novembre 2003, introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, applicabile dall’entrata in vigore della norma, sicchè esso si applica anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o quanto meno deve essere effettuata l’intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, cioè da quando il privato, conseguita la possibilità di avere contezza della introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto (Cass., 06/06/2019, n. 15316, Cass., 06/06/2019, n. 15315);
nell’arresto si è precisato che viene realizzato il bilanciamento tra due contrapposte esigenze, quella di tutelare l’interesse del privato, che si vede gravato da una nuova decadenza, a non subire gli effetti negativi di un proprio comportamento inerte in un tempo in cui non avrebbe avuto ragioni sollecitatorie per attivarsi, e l’interesse pubblico a garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore, tenuto conto che il legittimo affidamento della parte che subisce il nuovo termine decadenziale risulta salvaguardato dalla decorrenza dello stesso solo a partire dalla data di entrata in vigore della novella legislativa (Cass., n. 15316 del 2019, cit., pagg. 11-12);
nel caso di specie la parte deduce di aver solo richiesto stragiudizialmente il pagamento, e tanto non basta a rispettare la decadenza dall’esazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020