Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4133 del 16/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28309 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale D.G.A. rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del ricorso, dall’avvocato Maria Rosaria Savoia (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A.G. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

1859/2015, pubblicata in data 28 maggio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. A.G.M. ha proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento notificategli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. sulla base di due cartelle di pagamento.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Manduria.

Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia “difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria – violazione dell’art. 37 c.p.c.; degli art. 2, comma 1); D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5 punto 1) e 19); dell’art. 116 c.p.c., – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1”.

Con il secondo motivo si denunzia “vizio della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “vizio della sentenza per erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio – violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c., dell’art. 115 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 49 e 57 punto 2), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, dell’art. 2700 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quarto motivo si denunzia “vizio della sentenza per violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, e dell’art. 112 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il quinto motivo si denunzia “erronea statuizione in ordine alla condanna alle spese – erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del combinato disposto di cui all’art. 13, comma 1, quater T.U. spese di giustizia ed al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48, – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’opposizione risulta proposta dal M., ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., per far valere l’illegittimità delle intimazioni di pagamento notificategli dall’agente della riscossione in virtù della mancata notifica delle sottostanti cartelle di pagamento e degli atti prodromici: sulla base di tale censura essa è stata accolta dal giudice di pace (il quale – come riferisce la stessa parte ricorrente – non ha qualificato espressamente l’azione).

Si chiarisce nella sentenza impugnata che non risultano invece contestate le pretese creditorie iscritte a ruolo, di cui lo stesso opponente ha dichiarato di non avere alcuna contezza; di conseguenza, la domanda è stata espressamente qualificata dal giudice di appello come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Parte ricorrente sostiene che in realtà l’opponente aveva contestato anche l’esistenza della pretesa esecutiva e del sottostante credito, e che lo stesso tribunale avrebbe qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ma, in senso contrario si deve osservare che:

a) il tribunale non ha affatto qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione, anzi ha affermato espressamente che si trattava di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per essere stata contestata l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici e non i crediti sottostanti (a nulla rilevando che non sia stato poi, coerentemente, dichiarato inammissibile l’appello);

b) sulla base del contenuto dell’atto di citazione trascritto nel ricorso, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che – diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado – fossero state effettivamente avanzate specifiche contestazioni delle pretese creditorie, e che dunque la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., operata dal tribunale (e che peraltro trova riscontro anche nella espressa qualificazione data all’atto introduttivo dallo stesso ricorrente) sia del tutto erronea.

Pare opportuno aggiungere che, in tale situazione, potrebbe forse al più ipotizzarsi, in astratto, che il M. abbia proposto anche una contestazione delle pretese creditorie sostanziali, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Ma se anche ciò potesse ammettersi, non potrebbe non rilevarsi che i giudici di merito certamente non si sono pronunziati su tale domanda, limitandosi ad esaminare l’opposizione stessa sotto i profili formali di cui all’art. 617 c.p.c., e non risulta avanzata alcuna censura in relazione al vizio di omessa pronunzia, nè in sede di gravame nè nella presente sede.

L’oggetto del presente giudizio è dunque da inquadrare senz’altro ed esclusivamente nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

E’ di conseguenza inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, e tale inammissibilità va rilevata di ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

3. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società ricorrente.

La cassazione della pronunzia impugnata impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del grado di appello, in relazione alle quali la Corte ritiene sussistere motivi sufficienti per l’integrale compensazione, in considerazione delle oggettive difficoltà di qualificazione delle domande proposte.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte:

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società ricorrente;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;

– nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA