Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4132 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. I, 22/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 22/02/2010), n.4132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10179/2008 proposto da:

G.M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. SICILIA 23 5, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

08/10/2007, n. 51534/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 Marzo 2006 la signora G.M.G. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso dinanzi al giudice del lavoro di Benevento nei confronti dello SCAU – Servizio Contributi Agricoli Unificati, per ottenere il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali determinati da quest’ultimo ente impositore per la manodopera agricola utilizzata nella coltivazione di un terreno sito ad altitudine inferiore a 700 metri sul livello del mare, ma affetto da grave dissesto geologico ed economico; e pertanto, suscettibile di esonero totale dai contributi come da sentenza 19 dicembre 1985 n. 370 della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittimi il D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, artt. 7 e 8, convertito con modificazioni in L. 27 febbraio 1978, n. 41, (Provvedimenti in materia previdenziale): processo, definito con sentenza di accoglimento della domanda, emessa in data 21 ottobre 1999. Esponeva di aver proposto la domanda di equa riparazione dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, senza che allo stato fosse intervenuta decisione sulla ricevibilità del ricorso.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 10 giugno 2002 respingeva la domanda, per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 13 febbraio 2006, cassava la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 8 ottobre 2007, accertato il ritardo irragionevole in anni e tre mesi nove, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.000,00, oltre interessi legali e spese del giudizio di rinvio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il G., deducendo la violazione dei limiti tabellari e la carenza di motivazione nell’omessa condanna al rimborso delle spese dei primi due gradi di giudizio e nella liquidazione troppo riduttiva delle spese del giudizio di rinvio, priva altresì della voce relativa alle spese generali.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

La corte territoriale ha omesso, in effetti, di pronunciarsi sulla ripetibilità delle spese relative al primo giudizio di merito e alla fase di legittimità. In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito si può procedere alla decisione in questa sede e liquidare in Euro 1.150,00 le spese del primo grado di giudizio, di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari le spese relative alla fase di legittimità, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Anche la determinazione delle spese del giudizio di rinvio appare immotivatamente riduttiva e va quindi rinnovata in questa sede in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le spese di questo grado di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari.

I predetti importi vanno distratti in favore dell’avvocato Giulio di Gioia, antistatario.

PQM

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00, per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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