Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4132 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4132 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORD INANZA
sul ricorso 19509-2016 proposto da:
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. – C.F. e P.I. 01329510158, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore Rag. Caldarelli
Cesare, elettivamente domiciliata in RONR VIA TIBULLO 10,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che la’
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
PAOLO MARSON;

– ricorrente contro
RINALDI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e
difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2018

nonché contro
ALESSANDRI MARCO, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

Ric. 2016 n. 19509 sez. M3 – ud. 08-06-2017
-2-

GENOVA, depositata il 25/02/2016;

Rilevato che
con atto di citazione del 5 agosto 2000 Marco Alessandri conveniva in giudizio
Raffaele Rinaldi e la Vittoria Assicurazioni S.p.A , quale compagnia assicuratrice del
convenuto, davanti al Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, per sentirli
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del
sinistro verificatosi in data 11 giugno 1999; nell’occasione Raffaele Rinaldi, eseguendo
una manovra di sorpasso, aveva invaso la corsia di marcia opposta collidendo

convenuto si costituiva richiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Si
costituiva anche l’assicuratore, eccependo l’inoperatività della polizza in quanto
l’assicurato guidava in stato di ebbrezza;
il Tribunale di Savona, con sentenza del 19 aprile 2010, condannava in solido
Rinaldi e la Vittoria Assicurazioni al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese
di lite, nonché il Rinaldi a rimborsare all’assicuratore le somme che questi verserà
all’attore sulla base della sentenza;
avverso tale decisione proponeva appello Raffaele Rinaldi davanti alla Corte
territoriale di Genova per sentir dichiarare il diritto della Vittoria Assicurazioni a
rivalersi nei confronti di Rinaldi limitatamente all’importo di euro 25.822 (lire 50
milioni) in forza dell’operatività delle condizioni speciali della polizza, contenute
all’articolo 5 di tale contratto. Marco Alessandri proponeva appello incidentale, per il
riconoscimento del danno derivante da perdita di changes, riguardo allo svolgimento
delle mansioni di infermiere professionale. Anche la compagnia Vittoria Assicurazioni
S.p.A. proponeva appello incidentale subordinato, al fine di graduare la responsabilità
eventualmente gravante sulle parti del giudizio, contestando l’appello principale e
quello incidentale e rilevando l’inoperatività della condizione speciale della polizza
assicurativa, in quanto non richiamata sul documento riassuntivo di polizza;
la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 25 febbraio 2016, in parziale
accoglimento dell’appello proposto da Rinaldi, modificava la sentenza del giudice di
prime cure nella parte in cui riconosceva il diritto di rivalsa in capo alla Vittoria
Assicurazioni S.p.A. senza alcuna limitazione, rigettando di ulteriori motivi di appello
formulati dalle parti;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Vittoria Assicurazioni
S.p.A. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Raffaele Rinaldi, con richiesta

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frontalmente con il veicolo dell’attore, che proveniva dall’opposta direzione. Il

di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La ricorrente deposita
memorie difensive.
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso la compagnia di assicurazioni lamenta la violazione
dei criteri di ermeneutica, con riguardo agli articoli 1362, 1363 e 1370 c.c , in
relazione alla polizza prodotta all’atto della costituzione in giudizio. Il giudice di appello
avrebbe erroneamente limitato il diritto di rivalsa previsto dalla polizza nei confronti

operante l’articolo 5 della polizza, relativo alle “Condizioni speciali per i veicoli a
motore” in quanto, secondo la Corte territoriale, tale casella sarebbe stata segnata
con la croce anche nel MOD 13900, ossia la scheda riassuntiva delle condizioni di
assicurazione. L’apposizione di tale segno consentiva di ritenere valida la clausola in
oggetto. In particolare la Corte ha ritenuto che fosse munita di crocesegno la casella
riferibile agli artt. 4 e 5 delle “Condizioni aggiuntive di contratto”. Al contrario le
caselle relative alle condizioni speciali n. 5, 6 e 7, non risultano “crocesegnate”,
mentre risulta segnata la condizione aggiuntiva di cui alla clausola 4.15 che costituisce
un’ipotesi diversa dalla “condizione speciale” prevista dall’articolo 5 della polizza in
questione;
il ricorso è inammissibile. La ricorrente allega sostanzialmente un errore di fatto
revocatorio, prospettando un errore della Corte territoriale nel percepire il carattere
grafico che individua le clausole richiamate dalla casella sulla quale è stata
pacificamente apposta la croce. Pertanto, avrebbe dovuto proporre revocazione ai
sensi dell’articolo 395 c.p.c. (Cass. Civ , sez. I, 24 luglio 2012, n. 12962; 5 marzo
2012, n. 3379). Infatti, la motivazione della Corte si fonda sulla percezione
dell’apposizione del segno di croce in corrispondenza della casella relativa alle clausole
4-5, mentre la ricorrente evidenzia che la casella in questione, in realtà, si riferisce
alla clausola 4.15 che ha tutt’altro tenore ed il criterio suppletivo richiamato dalla
Corte non riguarda il dubbio sull’apposizione della croce e neppure sul contenuto della
clausola (che secondo la Corte è chiaro), ma sul meccanismo di richiamo delle clausole
attraverso l’apposizione del segno di croce in corrispondenza della clausola in
questione. L’errore di fatto revocatorio è “configurabile proprio nell’attività
preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto
alla loro esistenza ed al significato letterale” (senza coinvolgere la successiva attività
d ‘interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni).
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del Rinaldi che, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto 25 anni, ritenendo

Dall’esame dello stesso ricorso (pag. 17) emerge che la Corte territoriale
nell’interpretare graficamente la pagina del modulo 13900, che costituisce una sorta di
scheda riassuntiva delle condizioni di assicurazione, ha ritenuto di leggere “articolo 45”, mentre era scritto articolo “4.15”. Poiché sulla base della stessa prospettazione
della ricorrente sussisterebbe un errore di fatto che “si sostanzia in una svista o in un
abbaglio dei sensi che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del
giudizio”, il ricorso è inammissibile;

dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti
di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228
del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta
integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta
e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
in favore del controricorrente, liquidandole in C 2.600,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed
agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha
fatto rituale richiesta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di
Cassazione in data 8 giugno 2017

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in

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