Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4132 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6782-2010 proposto da:

O.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO,

giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, QUESTURA DI ROMA, in persona del Questore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 312/10 Convalida del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositato il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE; è presente

il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La cittadina del (OMISSIS) O.M. – trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Ponte Galeria – ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi – contro il decreto del 24.2.2010 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro. La Questura di Roma e il Ministero dell’Interno resistono con controricorso.

2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge e pone le seguenti questioni:

1) se in sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6, è conforme agli artt. 24 e 111 Cost. il provvedimento del giudice di pace adottato del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, senza fissazione di udienza camerale, audizione dell’interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, d’ufficio, così da consentire il pieno ed effettivo contraddittorio, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, periodo sesto e settimo, e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3;

2) se la sostanziale equiparazione tra misura di trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva ai sensi dell’art. 5 della CEDU e della giurisprudenza ermeneutica della corte di Strasburgo determina l’invalidità della proroga disposta dal giudice di pace ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, senza la partecipazione dello straniero medesimo nè del suo difensore di fiducia o d’ufficio per violazione degli artt. 5 e 13 della convenzione E.D.U. e dell’art. 117 Cost. che impone al giudice nazionale, laddove possibile (sentenze della corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), di interpretare la normativa interna conformemente alle disposizioni della convenzione europea dei diritti dell’uomo;

3) se – qualora si dovesse ritenere la proroga del trattenimento disposta senza attivazione del contraddittorio conforme alla disciplina vigente – sia o meno manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., artt. 5, 6 e 13 CEDU – il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

3.1.- Sono manifestamente fondate le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso.

Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 e 6, consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità – per violazione del principio del contraddittorio – del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, introdotto dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel quadro normativo innanzi menzionato, “la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida “nei modi di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., sentito l’interessato”, con cessazione di “ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive” (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)”. Pertanto, solo una manifestamente irragionevole interpretazione delle norme di cui all’art. 14 cit., commi 4 e 6 porterebbe ad escludere l’applicabilità del procedimento camerale di convalida in relazione alla richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell’originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore “sentito l’interessato”.

Invero, “la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perchè, usando di detto termine per la convocazione dell’originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell’udienza camerale nonchè per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida” (Sez. 1^, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.

Tanto può essere disposto in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., non essendo più possibile la proroga del trattenimento.

Le spese possono essere compensate per la novità della questione, risolta solo nel 2010 da questa Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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