Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4132 del 16/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/02/2017),  n. 4132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27869 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

M.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Gianluigi Bonifati

(C.F.: BNFGLG66S03) e Paolo La Bollita (C.F.: LBLPLA67S23L874N);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.M., (C.F.: BRBMST57L24E648H), rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Giancarlo

Renzetti (C.F.: RNZGCR56H03H501F);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 2304/2015 della Corte di appello

di Milano, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 20 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.G. agì in giudizio nei confronti di B.M. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere precipitato dal tetto del capannone dell’autofficina del convenuto mentre era intento ad effettuare una riparazione dell’impianto di allarme.

La domanda fu parzialmente accolta dal Tribunale di Lodi, che ravvisò un concorso di colpa tra attore e convenuto.

La Corte di Appello di Milano in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata integralmente.

Ricorre il M., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il B..

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., apparendo destinato ad essere rigettato.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

2. Con l’unico motivo si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile; a) insussistenza della prova del caso fortuito che possa validamente escludere la responsabilità del custode: vizio di illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata sul punto per illogica ed erronea individuazione del tempo e del modo della ricostruzione del caso fortuito; b) in particolare: erronea individuazione del caso fortuito in relazione a condotta pretesamente imprudente dell’infortunato del tutto inidonea a elidere il nesso causale tra la condotta omissiva del custode e l’infortunio subito dall’odierno ricorrente”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La corte di appello ha deciso le questioni di diritto rilevanti in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare.

In particolare, la controversia è stata decisa applicando il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, per cui “ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005, Rv. 584523; in senso sostanzialmente analogo: Sez. 3, Sentenza n. 993 del 16/01/2009, Rv. 606411; Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2009, Rv. 610657; Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012, Rv. 624559; Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 13/12/2012, Rv. 624752).

Parte ricorrente in realtà non contesta il suddetto principio di diritto, ma la sussistenza dei relativi presupposti di fatto nella fattispecie concreta.

Ma è senz’altro da ritenere adeguata la motivazione con cui la corte di appello ha giustificato le conclusioni raggiunte in fatto, avendo essa ritenuto che la condotta assunta in piena autonomia dal M., senza consultare o avvisare il B., di salire sul tetto dell’edificio in modo clandestino, senza dotazioni di sicurezza, per riparare l’impianto di antifurto, senza neanche procurarsi una idonea scala o trabattello, costituisse un comportamento talmente incauto del danneggiato da ritenere integrato il caso fortuito.

Parte ricorrente tende in sostanza, con il presente ricorso, ad ottenere un riesame dei fatti incensurabilmente accertati in sede di merito e una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, il che è inammissibile in sede di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio

2017

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